Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Previdenza

Questa area del sito, raccoglie i provvedimenti di legge e o le circolari di enti preposti alla previdenza dei disabili e dei non vedenti in particolare.

Di seguito potrete trovare i link ai vari provvedimenti.

EQUIPARAZIONE FRA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CIECHI CIVILI E DEI CIECHI DI GUERRA

articolo tratto dal Responsabile Civile del 07/02/2021

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere equiparata tout court a quella degli invalidi di guerra. L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Il Collegio distrettuale evidenziava infatti che “la L. n. 429/1991 aveva reintrodotto anche per i ciechi civili assoluti il meccanismo di adeguamento automatico, così definitivamente equiparando l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all’indennità di assistenza spettante ai ciechi assoluti di guerra”. Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Istituto previdenziale lamentava che il Giudice a quo avesse implicitamente ritenuto, accogliendo l’appello, che l’indennità di accompagnamento dovesse essere equiparata tout court a quella degli invalidi di guerra; deduceva poi che la prova della percezione di una somma inferiore al dovuto spettava alla ricorrente avendo l’Istituto sempre corrisposto somme corrette, con gli aggiornamenti annuali, in conformità ai DM del Ministero dell’Interno e poi del Ministero dell’economia; osservava, infine, che la donna aveva effettuato una quantificazione delle somme errata ricomprendendo anche le somme dovute a titolo di assegno integrativo in luogo dell’accompagnatore militare, spettante solo agli invalidi di guerra. I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte. La Corte territoriale, accogliendo integralmente la domanda della contribuente, in riforma della sentenza del Tribunale, non si era limitata a riconoscere l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra in ordine alla misura dell’indennità stessa e alle relative modalità di adeguamento automatico, come previsto dall’art. 1 Legge n 429/1991. Il Giudice di secondo grado aveva infatti riconosciuto anche l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, inizialmente negata dal Tribunale.

LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1970, n. 156)

1. Aumento della pensione non riversibile. – La pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
(1) Gli importi citati hanno subito negli anni vari aggiornamenti

2. Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza. – Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (1).
(1) Gli importi citati hanno subito negli anni vari aggiornamenti

3. Tredicesima mensilità. – Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli nonché ai titolari dell’assegno disciplinato dall’articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo. Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell’anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell’anno stesso.

4. Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti. – A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, l’indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell’indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell’Opera nazionale per i ciechi civili. (1)
(1) Gli importi citati hanno subito negli anni vari aggiornamenti

5. Condizioni economiche. – La pensione non riversibile e l’indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l’interessato non risulti iscritto nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

6. Beneficiari dell’assegno a vita. – In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l’Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell’assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi (1).
(1) Gli importi citati hanno subito negli anni vari aggiornamenti

7. Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile. – L’indennità di accompagnamento, nella misura di cui all’articolo 4, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall’imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all’Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell’ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell’imposta complementare.
L’indennità di accompagnamento è concessa, previo l’accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell’Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

8. Domande e ricorsi pendenti. – Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

9. Decentramento del sistema di erogazione. – Il Ministero dell’interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all’applicazione della presente legge, due rappresentanti dell’Unione Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l’erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell’art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina di due rappresentanti dell’Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell’Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l’interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell’interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell’assistenza pubblica, i qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall’Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di nccessità, il Ministro per l’interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati, dal direttore generale dell’assistenza pubblica. [I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all’assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato] (2). [Per l’applicazione del precedente comma il Ministero dell’interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici] (2).

(2) Commi abrogati dall’art. 12, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

10. Commissioni provinciali sanitarie. – L’accertamento delle condizioni visive degli aspiranti uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l’ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l’ufficio dell’ufficiale sanitario.

11. Composizione delle commissioni provinciali sanitarie. – La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall’Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all’articolo successivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente.

La commissione ha il compito di accertare se li istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra e della luce. I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l’esito del controllo oculistico.

Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all’Unione italiana dei ciechi l’elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l’accertamento oculistico, con l’indicazione dell’esito per ciascuno di essi.

12. Commissioni regionali sanitarie. – Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l’ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dall’Unione italiana ciechi.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l’interno. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l’interessato o l’Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente .

13. [Durata del mandato delle commissioni sanitarie. – Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all’amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro] (3).

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165

14. Presentazione delle domande. – I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell’eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

15. Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte. – Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all’eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

16. Modalità di erogazione. – Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5) e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti conrenti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

17. Decorrenza dei benefici. – La concessione della pensione e dell’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

18. Scadenza delle rate. – Le pensioni, l’assegno vitalizio e l’indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

19. Accertamenti sulla permanenza dei requisiti. – Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

20. Soppressione dell’ONCC e trasferimento del patrimonio. –
L’opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.

21. Trasferimento del personale dell’Opera nazionale ciechi civili. – I ruoli delle carriere del personale dell’Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all’Amministrazione civile dell’interno.

Il servizio prestato, presso l’Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all’Amministrazione civile dell’interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all’Amministrazione civile dell’interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.
Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell’Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.
Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
Il personale avventizio alle dipendenze dell’Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica, all’Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all’onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all’Unione stessa.

22. Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici. – Ai fini della concessione della pensione, dell’indennità di accompagnamento, dell’assegno a vita e dell’assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell’opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno a partire dall’esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell’opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:
a) del Ministero dell’interno;
b) dell’Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall’applicazione del precedente articolo 21.

23. Copertura della spesa. – Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall’applicazione della presente legge.

24. Effetti della legge ed abrogazioni. – I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa data le competenze dell’Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasterite, ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.
(si omettono le Tabelle)

LEGGE 28 MARZO 1968, N. 406 NORME PER LA CONCESSIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI

“Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili”

(Pubblicata nella G.U. 17 aprile 1968, n. 98)

Nota bene: sugli stessi argomenti si consiglia la consultazione anche
– Legge 27 maggio 1970, n. 382
– , Legge 22 dicembre 1979, n. 682,
– Legge 21 novembre 1988, n. 508
– Legge 31 dicembre 1991, n. 429

1. Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non riversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall’Opera nazionale per i ciechi civili (1), ad integrazione della pensione stessa, un’indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L’indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all’ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

(1) Si ricorda che la legge 27 maggio 1970, n. 382 (artt. 20 e seguenti) ha soppresso l’Opera nazionale per i ciechi civili e ha trasferito, patrimonio, personale e competenze in capo all’Unione Italiana Ciechi (vedasi la legge citata)

2. Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non riversibile, l’indennità di accompagnamento decorre da tale data.

La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non riversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto da data anteriore.

In tutti gli altri casi, l’indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non riversibile, a norma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

3. L’indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell’Opera nazionale per i ciechi civili. A tali fini, l’interessato deve produrre all’opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell’art. 1 della presente legge ed il relativo importo. Per le concessioni disposte, l’opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell’indennità.

4. All’onere di lire 2.500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 3 APRILE 2001 N.138 CLASSIFICAZIONE DELLE MINORAZIONI VISIVE

“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001


Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2.
(Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e’ inferiore al 3 per cento.
Art. 3.
(Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art. 5.
(Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi
o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi
o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
Art. 7.
(Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

LEGGE 9 MARZO 2006, N. 80 – ESCLUSIONE DEI CIECHI DALL’ACCERTAMENTO DELLA PERMANENZA INVALIDITÀ

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10  gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 11 marzo 2006


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
 Art. 1.

    1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 11 marzo 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualità nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione

1. L’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre
2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della
discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall’istituzione e dal funzionamento
del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,
di riassetto e di qualità della regolazione per l’anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e
trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l’anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione,
del riassetto e della qualità della regolazione;
b)-e) (soppresse).
4.-5. (soppressi).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all’articolo 3, comma 6-duodecies , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualita’ della regolazione».



Art. 3-bis.
Modifica dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali
risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla
singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730′.
Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni
modello ‘730’ dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna
imposta o addizionale. L’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque
unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.».

2. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure
inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero
di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l’utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

Art. 5
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l’intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti
a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce
Rossa italiana, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano
sui saldi di finanza pubblica, relativi all’indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8 milioni di euro dell’importo complessivo
fissato dall’articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5-bis.
Contratti a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l’intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti
a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede
con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

1. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di
cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap
e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni
in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

2. Al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge.».


3. Il comma 2 dell’articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato
luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza
della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate,
senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e’ indicata
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti,
idonea a comprovare la minorazione.».

3-bis. L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e’ effettuato dalle commissioni mediche
di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda
dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta’ della
commissione medica periferica di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori
accertamenti.

Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione
alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative
effettuate nell’anno e previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 8.
(Soppresso)

Art. 9.
Agevolazione della mobilità volontaria

1. Per agevolare l’attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

Art. 10.
(Soppresso)

Art. 11.
Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti «Nell’individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche
temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità
collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale.».

Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma
98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all’anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi
previsti.

Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, nonché del Ministero dell’interno, può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema
di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di
trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle
sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque
preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di
informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive
per l’organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l’attuazione degli strumenti di connessione.

Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento
dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell’articolo
28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione
centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa,
che le utilizza nell’ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività cultuali – Direzione
generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

4. Dalle disposizioni del presente articolo, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 27.
Comitato atlantico italiano

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e’ autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa);
b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e’ composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all’autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».

Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera

1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera, tramite l’adeguamento
della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come
rifinanziata dall’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di
fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite
nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze
a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.



Art. 34-bis.
Modifica all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

1. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell’ente, le rispettive cariche
di vertice possono coincidere.».

Art. 34-ter.
Utilizzazione di somme

1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
e nel Paese, ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico,
ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, relative all’unità previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l’innovazione tecnologica»,
non utilizzate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Art. 34-quater.
Tutela del risparmio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai prodotti assicurativi,
e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall’emanazione delle relative
disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. All’articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa».

Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia da introdurre gradualmente per la
presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione
catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, che pervengano all’Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo
il modello unico per l’edilizia, l’Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate
a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili,
sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all’Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti
di competenza. Con decreto del direttore dell’Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per
la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all’Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
le parole: «il 31 gennaio dell’anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b),
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Art. 34-sexies.
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per
cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’attuazione del presente comma
e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Art. 34-septies.
Disposizioni concernenti le autorità portuali

1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006
e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-octies.
Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione
europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell’avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni
di euro per 5 anni a decorrere dall’anno 2008.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 261.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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