DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE N. 32/2026
Al SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per il tramite del Segretario Generale — Struttura Enti locali – Ufficio elettorale e Servizi demografici
AOSTA
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
OGGETTO: AMMISSIONE AL VOTO ASSISTITO PER GLI ELETTORI CON DISABILITA IN POSSESSO DELLA EU DISABILITY CARD DI TIPO “A”.
Come noto, gli elettori con disabilità tali da impedire l’esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, potendo farsi accompagnare in cabina da un familiare o da altra persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.
I predetti elettori possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.
Pertanto, secondo le istruzioni operative fornite ai seggi da questa Amministrazione, l’elettore deve essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
- quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il citato simbolo o codice;
- quando l’impedimento fisico sia evidente;
- quando sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, con codici attestanti la cecità assoluta;
- quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’azienda sanitaria locale.
Nelle medesime istruzioni si precisa altresì che:
- vi è obbligo di annotazione in verbale del nominativo dell’elettore e dell’accompagnatore e del motivo specifico (specie nei casi di “impedimento evidente” o di certificazione medica);
- nessun accompagnatore può assistere più di un elettore;
- il certificato medico, eventualmente esibito, deve essere allegato al verbale.
Dalle segnalazioni raccolte da associazioni e singole persone con disabilità emergono pratiche operative che possono rendere più complesso e difficoltoso l’esercizio del diritto di voto. In alcuni seggi, a titolo esemplificativo, viene di fatto richiesto sempre il timbro/annotazione AVD, anche quando l’impedimento è evidente o quando l’elettore ricorre ad altre modalità ammesse dalla procedura e ciò determina, in assenza dell’annotazione AVD, una incerta e rallentata gestione del procedimento di ammissione al voto dell’elettore interessato.
Alla luce di quanto enunciato, e in coerenza con i principi costituzionali che presidiano l’esercizio del diritto di voto — personalità, eguaglianza, libertà e segretezza (art. 48 Cost.) nonché il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’effettiva partecipazione (art. 3, secondo comma, Cost.) — si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni, a legislazione vigente, volte a semplificare ed uniformare le prassi applicative.
In particolare, con la presente circolare si intende richiamare l’attenzione sul possibile utilizzo della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) come ulteriore documento per l’ammissione al voto assistito.
La EU Disability Card – Carta Europea della Disabilità – è uno strumento pubblico volto a semplificare l’accesso a diritti e servizi; è il documento che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate e rientra all’interno del progetto europeo “EU Disability Card’ che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti. È un documento, quindi, che dimostra la disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.
Grazie a questa carta le persone con disabilità possono evitare di portare con sé altre certificazioni che attestino la loro disabilità e i dettagli relativi. La Carta, che viene richiesta tramite una procedura online da parte del cittadino sul sito web dell’Inps, viene anche emessa, per una fattispecie specifica di persone con disabilità, con una dicitura esplicita e visibile, presente sulla facciata anteriore, che indica il bisogno di un accompagnatore: una lettera “A” in alto a destra sopra al nome del titolare.
La necessità di accompagnatore viene rilasciata alle persone maggiorenni non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento con invalidità totale per cecità assoluta o altra causa. La presenza della dicitura “A”, quindi il diritto all’accompagnatore, non c’è nel caso di persone con invalidità parziale o anche al 100% senza indennità di accompagnamento, anche se riconosciute come persone con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La dicitura “A” sulla EU Disability Card attesta, quindi, la condizione di non autosufficienza della persona con disabilità che può avvalersi dell’assistenza funzionale di un’altra persona.
Pertanto, ad integrazione di quanto già indicato nelle pubblicazioni di questo Ufficio, recanti le “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, il presidente di seggio potrà considerare quale documentazione idonea a supporto della richiesta di voto assistito la Carta Europea della Disabilità quando rechi l’indicazione di necessità di accompagnatore (lettera A).
Conseguentemente, l’annotazione a verbale, obbligatoria come da legislazione vigente, potrà tradursi — a titolo esemplificativo — nella dicitura “Voto assistito con EU Disability Card-A”, evitando di riportare ulteriori dettagli sanitari, in linea con il principio di protezione dei dati personali e rispetto della privacy già insito nel predetto strumento certificativo.
Sono stati, infine, segnalati diversi casi di annullamento di schede ad elettori affetti da disturbi del neurosviluppo o da evidenti disabilità intellettive che dopo essere autonomamente entrati nella cabina elettorale per votare non siano poi riusciti a ripiegare la scheda votata prima della riconsegna al presidente.
Sul punto, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione del presidente e dei componenti di seggio affinché, valutate le circostanze concrete, possano mettere in atto ogni utile attività di ausilio pratico al fine di aiutare l’elettore a richiudere la scheda votata, adottando le cautele necessarie al rispetto del principio di segretezza del voto e del fondamentale principio di salvaguardia della volontà dell’elettore.
Vorranno le SS.LL. portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei Sindaci e dei segretari comunali ed in particolare, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.
IL VICE CAPO diPARTIMENTO
Direzione Centrale
