Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Diritti

In quest’area del sito raccoglieremo i provvedimenti di legge che danno ai disabili in generale e ai non vedenti in particolare alcuni diritti derivanti dalla loro condizione, conquistati in anni di lotte.

Di seguito potrete trovare i link ai vari provvedimenti.

Grazie per averci visitato.

AMMISSIONE DEI CANI GUIDA SUI TRENI – CHIARIMENTI DI TRENITALIA

Gentili Signori, le questioni che ci ponete sono da inquadrare sotto il duplice aspetto del cane guida. Indubbiamente, essendo un cane, rientra in quella che è
la normativa sul trasporto degli animali, per cui in treno deve essere tenuto al guinzaglio e provvisto di museruola. Dall’altra parte esso viene considerato
come “gli occhi del non vedente”, per cui è ammesso gratuitamente, in numero uno per ogni disabile visivo, su ogni treno ad eccezione che nelle carrozze cuccette
e vagoni letto, a meno che non si disponga dell’uso esclusivo del compartimento.
In quest’ultimo caso non è neanche previsto il pagamento della tassa di disinfestazione che, normalmente, è richiesta per gli animali.
In sede di controllo il non vedente deve esibire, oltre al biglietto, la tessera mod. 28. Da parte di Trenitalia non è richiesto, al momento, alcun certificato di vaccinazione o simili né alcun attestato particolare.
Sperando così di aver risposto a tutte le Vostre domande, Vi salutiamo cordialmente.
Trenitalia S.p.A. – Divisione Passeggeri
Rapporti con i Clienti.

ANCHE IN ITALIA IN VIGORE IL PASS EUROPEO PER LA SOSTA DEI DISABILI

In vigore dal 15 settembre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi
europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini
con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio
di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte
anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche
che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati
o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall’entrata
in vigore del DPR i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo
inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi.
Inoltre, il DPR disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le
ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario
deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l’ente affidatario. Per
la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida,
oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda
veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti
incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. Ora quello che viene auspicato dalle varie Associazioni
di persone è soprattutto la possibilità di unificare anche l’accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all’interno delle
Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l’accesso e la circolazione
dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità non residente – essendo cartaceo – non viene “letto” dal dispositivo
elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all’ufficio comunale preposto (vedi schede contact center
specifiche). Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche
questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità.
In vigore dal 15 settembre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi
europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini
con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio
di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte
anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche
che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati
o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall’entrata
in vigore del DPR i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo
inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi.
Inoltre, il DPR disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le
ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario
deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l’ente affidatario. Per
la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida,
oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda
veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti
incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. Ora quello che viene auspicato dalle varie Associazioni
di persone è soprattutto la possibilità di unificare anche l’accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all’interno delle
Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l’accesso e la circolazione
dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità non residente – essendo cartaceo – non viene “letto” dal dispositivo
elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all’ufficio comunale preposto (vedi schede contact center
specifiche). Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche
questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità.

CONTRASSEGNO AUTO DISABILI E INVALIDI, CHI PUÒ FARE DOMANDA E COME

tratto da Business Online del 28.08.2019

Sono due i diritti di cui possono fruire i possessori del contrassegno auto disabili e invalidi.
Il pass va collocato sempre sul parabrezza anteriore.

Possono richiedere il contrassegno auto disabili e invalidi le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti. Si tratta del punto di partenza per comprendere la normativa aggiornata 2019 e per girare alla larga quando – all’esterno di un centro commerciale, di un aeroporto o di un qualsiasi luogo pubblico – avvertiamo la tentazione di parcheggiare l’auto nei posti riservati ai disabili pur non avendone il diritto.

Prima di scoprire come fare domanda per l’ottenimento del contrassegno auto disabili e invalidi, facciamo presente che, oltre alle due categorie già segnalate, il pass spetta anche coloro che sono alle prese con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche e a chi è affetto da totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura. Tuttavia il contrassegno ha un validità limitata ovvero fino a cinque anni.

Come fare domanda pass auto disabili e invalidi 2019.
La domanda per ottenere il pass auto disabili e invalidi va inviata al sindaco del Comune di residenza. E oltre ai dati personali occorre allegare la certificazione medica che attesti capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o comunque il possesso dei requisiti richiesti. Per ottenerla è necessario rivolgersi all’Ufficio di Medicina legale dell’Azienda sanitaria locale. L’intera operazione è gratuita, tranne nel caso del contrassegno temporaneo per cui è previsto un piccolo versamento. In ogni caso, per fruire dei diritti alla sosta e alla circolazione, come vedremo nel paragrafo successivo, il contrassegno auto disabili e invalidi va collocato sul parabrezza anteriore della vettura, sempre e solo nel formato originale.

Diritti con contrassegno auto disabili e invalidi.
Sono due i diritti di cui possono fruire i possessori del contrassegno auto disabili e invalidi: quelli di parcheggiare nei posti riservati e di circolare in alcuni casi in cui è vietato il transito per tutti. Più nello specifico, nel primo caso via libera al parcheggio nelle zone a traffico controllato, nelle aree di parcheggio a tempo determinato, nelle zone di divieto o limitazione di sosta, nelle zone a traffico limitato o nelle zone a sosta limitata, negli spazi riservati nei parcheggi pubblici, nelle aree pedonali urbane, nei parcheggi a pagamento.

Diritto di sosta anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare.
Per quanto riguarda il cosiddetto diritto di transito, il contrassegno auto disabili e invalidi permette di circolare nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi, nelle zone a traffico controllato, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane. Anche in questa circostanza, via libera in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare, ma anche se sono previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, per cercare di limitare l’inquinamento atmosferico, come le domeniche ecologiche o le cosiddette targhe alterne.

D.P.R. 1 MARZO 2005, N. 75 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STANCA

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
h) valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2
Criteri e principi generali per l’accessibilità
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5, comma 1,della legge n. 4 del 2004.

Art. 3
Valutazione dell’accessibilità
1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;
b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);
b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall’articolo 7 , comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7.
6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione determina la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito Internet.
Art. 4
Modalità di richiesta della valutazione
1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell’attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all’articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Art. 6
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione stessa.
Art. 7
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione.

Art. 8
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.

Art. 9
Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto.
4. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
In vigore dal 15 settembre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi
europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini
con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio
di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte
anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche
che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati
o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall’entrata
in vigore del DPR i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo
inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi.
Inoltre, il DPR disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le
ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario
deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l’ente affidatario. Per
la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida,
oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda
veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti
incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. Ora quello che viene auspicato dalle varie Associazioni
di persone è soprattutto la possibilità di unificare anche l’accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all’interno delle
Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l’accesso e la circolazione
dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità non residente – essendo cartaceo – non viene “letto” dal dispositivo
elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all’ufficio comunale preposto (vedi schede contact center
specifiche). Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche
questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità.

DIRITTI DEI PASSEGGERI DISABILI

tratto da La Legge per Tutti del 02.07.2019

Quali sono i diritti del disabile che viaggia in treno, in aereo o col pullman? Quale persona può definirsi disabile?

La legge tutela le persone che, a causa della propria patologia, non possono godere delle stesse opportunità degli altri individui. È la Costituzione stessa ad imporre all’ordinamento giuridico una serie di norme che possano agevolare tutti coloro che, senza un adeguato sostegno, non potrebbero inserirsi all’interno del mondo lavorativo né della società. Quando si parla di aiuto ai disabili e ai portatori di handicap ci si riferisce non soltanto agli assegni di invalidità e all’indennità di accompagnamento, ma anche a quelle norme che ne consentono l’inclusione sociale, come ad esempio la possibilità di poter usufruire del trasporto pubblico. Forse non lo sai, ma esistono alcuni precisi diritti dei passeggeri disabili. Quali sono? Cosa può rivendicare un disabile quando viaggia su di un mezzo pubblico? Se l’argomento ti riguarda personalmente, oppure se il tema semplicemente ti interessa, allora ti invito a proseguire nella lettura: scopriremo insieme quali sono i diritti dei passeggeri disabili.

Indice:
1 – Disabile: chi è?
2 – Diritti della persona disabile che viaggia in autobus
3 – Diritti dei disabili in treno
4 – Diritti dei disabili che viaggiano in aereo

DISABILE: CHI E’?

Partiamo innanzitutto col fornire una definizione di disabile. La persona disabile è colei che, a causa della propria menomazione, vive una condizione di svantaggio all’interno della società. Lo stato di disabilità riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE CHE VIAGGIA IN AUTOBUS.

Cominciamo a vedere quali sono i diritti dei passeggeri disabili che viaggiano in autobus. La materia è disciplinata da un regolamento europeo del 2013 [1], il quale stabilisce i seguenti principi:
– i vettori (cioè, coloro che offrono servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico) non possono richiedere ai disabili un costo aggiuntivo sulle prenotazioni o l’acquisto di biglietti;
– i trasportatori non possono rifiutare di accettare i passeggeri a bordo a causa della loro disabilità o ridotta mobilità, a meno che non vi sia una comprovata ragione per motivi di sicurezza o altre cause;
– nei servizi a lunga percorrenza (quelli che superano i 250 km), se si decide di non far salire a bordo della vettura il disabile, occorre chiarire quale sia il motivo del rifiuto e fornire al passeggero con disabilità un’alternativa per affrontare il viaggio. Al passeggero disabile spetta il diritto al rimborso o reinstradamento, se aveva precedentemente dichiarato le sue esigenze;
– nel caso di viaggi a lungo termine, chi gestisce le stazioni (per tali dovendosi intendere le fermate per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotate di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d’attesa o la biglietteria) deve dare assistenza ai passeggeri disabili;
– i disabili hanno diritto al risarcimento per perdita o attrezzature per la mobilità. Se, durante il viaggio, la carrozzina o l’altro dispositivo di assistenza viene danneggiato o perso, il vettore è tenuto a pagare un risarcimento che corrisponde al valore della sostituzione o della riparazione e se è necessario, il vettore dovrà effettuare la riparazione o il cambio in contemporanea con l’avvenuta perdita.
– i passeggeri disabili hanno tre mesi di tempo per presentare eventuali reclami. Il vettore, invece, ha tre mesi di tempo per fornire una risposta al reclamo presentato dal passeggero. I termini non si applicano nel caso di risarcimento per decesso.

DIRITTI DEI DISABILI IN TRENO.

Le persone affette da disabilità hanno diritto a viaggiare in treno in condizioni che permettono loro di poter soddisfare le proprie esigenze. Gran parte delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio italiano (o almeno, le maggiori), hanno realizzato interventi di natura strutturale e tecnologica per favorire la mobilità e l’uso dei servizi nelle stazioni da parte dei clienti con disabilità, provvedendo ai necessari adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche. Quasi tutte le stazioni sono dotate di posti auto riservati ai disabili, e consentono un accesso privo di barriere almeno fino al primo marciapiede. Quasi tutti i treni dispongono di una carrozza dotata di posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori (riconoscibile all’esterno da apposito simbolo internazionale). L’accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, manovrato da personale appositamente incaricato. Come stabilito da apposita normativa europea [2], il trasporto ferroviario mette a disposizione dei passeggeri disabili un servizio di assistenza dedicato: si tratta delle cosiddette Sale Blu. Presenti nelle stazioni principali, le Sale Blu organizzano il servizio di assistenza per i disabili: prenotazione dei posti, guida in stazione e accompagnamento al treno, salita e discesa con carrelli elevatori, servizio gratuito di portabagagli a mano, ecc. Sempre nell’ambito dei diritti dei passeggeri disabili che intendano viaggiare in treno rientra la cosiddetta Carta Blu: si tratta di una tessera gratuita nominativa, della durata di cinque anni, rilasciata presso le Sale Blue e le biglietterie delle stazioni. Essa è riservata ai titolari di indennità di accompagnamento (che spetta solamente agli invalidi totali particolarmente gravi) e di indennità di comunicazione (spettante a chi ha un sordità congenita o acquisita). La Carta Blu consente al titolare l’acquisto di un unico biglietto di tipo standard previsto per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.
Infine, i non vedenti possono usufruire di apposite agevolazioni tariffarie per viaggi con o senza accompagnatore.

DIRITTI DEI DISABILI CHE VIAGGIANO IN AEREO.

La normativa europea [3] si occupa di assicurare i diritti fondamentali dei passeggeri disabili anche nel trasporto aereo. Per tale ragione, in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea vigono regole comuni che prevedono assistenza dedicata al fine di garantire la libera circolazione anche tramite l’utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi. Secondo questa normativa, la compagnia aerea, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che il passeggero disabile sia accompagnato da un’altra persona in grado di fornirgli l’assistenza personale necessaria. Non è previsto il trasporto a titolo gratuito dell’accompagnatore. I passeggeri portatori di disabilità devono poter avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e, se in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione, non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge.
Nello specifico, il rifiuto della prenotazione o dell’imbarco può avvenire solo per comprovati motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del passeggero disabile o a mobilità ridotta. Il regolamento europeo prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i disabili e si applica a tutti i tipi di volo (di linea, charter, low cost):
– in partenza o in transito da un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera);
– in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera). Al fine di assicurare la giusta tutela al passeggero disabile, la compagnia aerea, un suo agente o l’operatore turistico con cui il passeggero disabile o a mobilità ridotta effettua la prenotazione, deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito. Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie.
Il gestore aeroportuale deve designare, in modo chiaro, i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dell’aerostazione per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, mettendo a loro disposizione le informazioni di base sull’aeroporto.

note:
[1] Regolamento (CE) n. 181/2011.
[2] Regolamento (CE) n. 1371/2007.
[3] Regolamento (CE) n. 1107/2006.

di Mariano Acquaviva

DIRITTO DEI CIECHI AD APPORRE LA PROPRIA FIRMA

La Legge 3 febbraio 1975, n.18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo.
La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ‘’ il testimone’’; la persona che partecipa, invece, alla redazione dell’atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole ‘’ partecipante alla redazione dell’atto’’.
Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula ‘’impossibilitato a sottoscrivere’’.
In entrambi i casi, il documento è perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.
Alla luce della vigente normativa il non vedente in quanto persona pienamente capace di agire può sottoscrivere atti privati in autonomia, l’unica eccezione è riconosciuta per quanti sono in possesso di una carta di identità con la dicitura “impossibilitato” alla voce firma del titolare. Per loro anche quegli atti libera espressione dell’autonomia negoziale si perfezionano necessariamente con l’intervento e la sottoscrizione di due persone in qualità di testimoni.
In questo caso la firma dell’atto si sostanzierà nel cd. crocesegno. Dunque il cieco o l’ipovedente che non sappia apporre la propria sottoscrizione se non con il crocesegno, può validamente apporlo su qualsiasi atto, in quanto egli è perfettamente capace di agire, ma dovrà crocesegnare in presenza di due testimoni.
Le disposizioni della legge 18 del 1975 si applicano esclusivamente alle scritture private, restando esclusi gli atti pubblici, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale.
In tali casi i disabili visivi devono necessariamente essere assistiti da due testimoni, tale circostanza è resa obbligatoria dall’art. 48 della legge notarile del 1933, la cui abrogazione non è intervenuta malgrado il successivo intervento del legislatore operato dalla legge n. 18 del 1975.
In particolare, qualora un cieco sia parte nella formazione di un atto notarile è necessaria la presenza dei due testimoni come disposto dall’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) e non anche quella degli assistenti.
Tanto è vero ciò che il notaio, al fine di evitare qualsiasi ipotetico profilo di responsabilità, da’ espressamente menzione nell’atto del fatto che il cieco rinuncia ad avvalersi degli assistenti previsti dalla legge n.18/1975.
D’altra parte, quando si verte in tema di atto pubblico, la natura dello stesso, rende l’intervento e la firma degli ausiliari privi di qualsiasi funzione, pratica o giuridica.
Quanto sopra trova costante conferma nella Giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il convincimento espresso si fonda, non solo sull’interpretazione letterale dell’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) così come riformato dal comma 1 dell’art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (“oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.”) e s.m.e i., ma soprattutto sull’interpretazione logica del combinato della normativa in parola che rende incompatibile con la natura e la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 (cfr. Cass. Civ. n. 15326 del 2001: “è incompatibile con la natura e con la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l’intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal secondo comma della norma in parola) la sola scrittura privata; pertanto, la validità dell’atto pubblico va valutata con riferimento all’art. 51, n. 10, della legge notarile n. 89 del 1913 il quale stabilisce che il requisito formale (previsto a pena di nullità) della sottoscrizione della parte può venir meno solo nel caso di impossibilità (e non, come nella specie, di difficoltà) a sottoscrivere”; Trib. Napoli sent. 22.06.2000: “è esclusa l’applicabilità agli atti pubblici della l. 3 novembre 1975 n. 18 (provvedimenti a favore dei ciechi). Infatti, l’intervento e la firma dei due ausiliari ivi previsto non riveste, in atto proveniente da notaio, alcuna funzione, pratica o giuridica. Compito proprio degli stessi, difatti, è di agevolare il cieco nella redazione del documento, mentre in materia di atti pubblici è solo ed esclusivamente il notaio a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (ed il cieco è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell’impossibilità per il cieco di sottoscrivere”.
Inoltre va detto che oggi le nuove tecnologie consentono ai disabili visivi di creare un testo e di sottoscriverlo senza la mediazione di terzi, tuttavia la sottoscrizione dei contratti, delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, dei documenti in generale, nonché il controllo della sottoscrizione autografa di terzi, costituiscono ancora insuperabili ostacoli che limitano concretamente la loro autonomia che potrà rafforzarsi solo grazie a ulteriori e normativi innovativi.
Attualmente è all’esame della Camera dei deputati la proposta di legge n. n. 2941 “Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell’impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell’uso delle mani”.
In merito a tale proposta di legge l’UICI si sta prodigando con un intervento volto ad aggiungere nel titolo della proposta Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione…….mani l’inciso: o mediante firma digitale per i ciechi ed ipovedenti;
nonché all’art. 1 l’introduzione di un secondo comma, con la seguente previsione: “altresì le persone cieche ed ipovedenti possono apporre la propria firma digitale ai contratto e agli atti notarili. Pertanto viene abrogato l’art.48 della legge notarile.
Ove la proposta venisse approvata con la possibile estensione delle norme in essa contenute anche ai non vedenti si potrebbe finalmente realizzare quella piena autonomia contrattuale per i non vedenti che attualmente è soffocata dall’obbligo per la stipula di atti pubblici di due testimoni.
L’uso della firma digitale, infatti, esclude possibili contraffazioni della firma e darebbe la possibilità anche a quei non vedenti che presentano l’annotazione sulla propria carta di identità “impossibilitato alla firma” una partecipazione diretta alla stesura dell’atto.
Si attendono inoltre anche i positivi esiti di un intervento di modifica al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, volto a prevedere l’obbligatorietà per i notai di redigere e di rogare atti pubblici o di autenticare scritture private con modalità e in formato elettronico, ove tra le parti vi sia un non vedente.
Attualmente, infatti, per effetto del decreto n.110/2010 i comparenti hanno facoltà di scegliere e di richiedere al notaio di stipulare l’atto negoziale di proprio interesse con le forme dell’atto notarile in formato elettronico al posto di quello cartaceo solo su richiesta e conseguente consenso di tutte le parti interessate (comparenti e notaio).
In vigore dal 15 settembre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi
europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini
con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio
di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte
anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche
che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati
o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall’entrata
in vigore del DPR i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo
inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi.
Inoltre, il DPR disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le
ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario
deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l’ente affidatario. Per
la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida,
oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda
veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti
incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. Ora quello che viene auspicato dalle varie Associazioni
di persone è soprattutto la possibilità di unificare anche l’accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all’interno delle
Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l’accesso e la circolazione
dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità non residente – essendo cartaceo – non viene “letto” dal dispositivo
elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all’ufficio comunale preposto (vedi schede contact center
specifiche). Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche
questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità.

DPCM 30 GENNAIO 1996 ART 2 COMMA 1 SALTARE LE FILE ALLA POSTA

“l’Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli”

L’ASP NON PUÒ RIFIUTARE UN AUSILIO PER MOTIVI DI BILANCIO

L’Asl non può rifiutare un ausilio per motivi di bilancio. Potrai condividere questi contenuti su:

LEGGE 1 MARZO 2006, N. 67 LEGGE ANTI DISCRIMINAZIONE

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità
nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.

Art. 2.
(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono
una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità,
che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo
44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto,
in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina
la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo
le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura
nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.
(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena
di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
2, quando questi assumano carattere collettivo.

 (1) Il Decreto 21 giugno 2007 ha definito le modalità per l’individuazione delle “Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni”

LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 37 GRATUITA’ DEL TRASPORTO DEI CANI GUIDA DEI CIECHI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(GU n.61 del 6-3-1974 )

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista e’ riconosciuto altresi’ il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. ((I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista e’ tenuto a munire di museruola il proprio cane guida)) 
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita’ con la presente legge viene abrogata. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi’ 14 febbraio 1974 

LEONE 
RUMOR – PRETI –
PIERACCINI 

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 

LEGGE 25 AGOSTO 1988, N. 376 A INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 37 DEL 74

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico.
(G.U. n. 204, del 31.8.1988).

Art. – 1
1. All’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37 (1), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
`Al privo della vista riconosciuto altres il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.

LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18 CONVENZIONE ONU DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità
con quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 45 della Convenzione e dall’articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3.

(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione di cui all’articolo
1, nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati, in numero
non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte
nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie
locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo
settore operanti nel campo della disabilità. L’Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità,
designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L’Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta
al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione
congiunta della perdurante utilità dell’organismo e dell’eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della
stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione
nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per
la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due
anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 7 MAGGIO 2009, N. 46 DIRITTO AL VOTO DOMICILIARE

“Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione ”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei
servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (leggi in basso) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle
predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione,
al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo
completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza
delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per
ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il
voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze
delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali
si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. legge 104 articolo 29


29. Esercizio del diritto di voto. – 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N. 60 A MODIFICA DELLA LEGGE 37 DEL 74

Modifica alla L. 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
1. 1. Dopo il secondo comma dell’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
“I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida”.

MODALITÀ DI TRASPORTO DEI CANI GUIDA IN AUTO

Presenza del cane guida in auto – Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004

Si informa che, su specifica richiesta dell’Unione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, con nota 1.3.2004, prot. n. 653/2004, ha comunicato il seguente avviso in merito al trasporto dei cani guida:

“Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane guida in auto.
Invero l’art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente il trasporto di animali selvatici, consente il trasporto di un solo animale domestico, in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida.
Il trasporto di più animali domestici è consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposite gabbie, o nel vano posteriore al posto di guida, purché munito di apposito divisorio.
Pertanto il trasporto di un cane guida (animale domestico di indole particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore insieme al cieco assoluto da esso accompagnato (cioè in condizioni che oggettivamente non costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun modo violazione dell’art. 169 c. 6 del Codice”.

NORME PER LA SCRITTURA BRAILLE SULLE CONFEZIONI DEI FARMACI

Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché ai rimedi
fitoterapici e omeopatici in qualunque forma presenti.

Articolo 2 (Modalità di applicazione)
1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all’articolo 1 devono essere riportate in caratteri braille le seguenti indicazioni:
– nome commerciale del prodotto
– mese e anno di scadenza
– un segnale convenzionale di allarme per particolari
condizioni d’uso o conservazione.

2. Qualora le confezioni dei prodotti di cui all’articolo 1 fossero troppo piccole per consentire la scrittura in caratteri braille delle indicazioni di cui al comma 1, le medesime sono riportate in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie)
1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all’articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31
dicembre 2004.
2. La distribuzione dei prodotti di cui all’articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2004 è consentita fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 4 (Sanzioni)
1.Qualora i prodotti di cui all’articolo 1 siano posti in commercio dopo il temine indicato dall’articolo 3 senza le indicazioni in caratteri braille, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 10.000 e 25.000
euro.
2. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, il ministero della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento. In caso di mancata ottemperanza il ministero della Salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio fino al compiuto adempimento.

Articolo 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

PARCHEGGI E DISABILITÀ: GRATIS SULLE STRISCE BLU, SE I POSTI RISERVATI NON CI SONO

tratto da SuperAbile.it del 10.10.2019

Chi accompagna una persona con disabilità ha diritto a parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, nel caso in cui i posti riservati siano tutti occupati. E questo, a prescindere dal motivo della sosta, quindi non solo in caso di ragioni di lavoro o salute. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (24936 dell”8 ottobre), la quale accoglie il ricorso della onlus Utim contro il comune di Torino. In particolare, i giudici supremi hanno eliminato una parte della delibera comunale del 2016, che permetteva ai cittadini disabili muniti di licenza di guida di parcheggiare gratis nelle strisce blu del centro mentre, agli accompagnatori questo beneficio era concesso solo per comprovate ragione di salute (quindi visite mediche, fisioterapia e altro) o di lavoro. Tale limitazione è stata definita discriminatoria dai giudici della Corte, che hanno condannato il Comune di Torino a rimuovere gli effetti della delibera, ampliando la platea di chi ha diritto a parcheggiare gratuitamente. r>r> “L’Amministrazione comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino – si legge nella sentenza – Tuttavia nel far ciò il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura”. Avverrebbe così una disparità di trattamento tra i cittadini disabili muniti di patente di guida e i non patentati, poiché i primi possono avere il parcheggio gratuito nel centro storico della città per qualsiasi ragione, i secondi invece solo in caso di necessità di salute e di lavoro. r>r> Ora il capoluogo del Piemonte dovrà mettere mano alla delibera comunale e assicurare il parcheggio gratuito sulle strisce blu anche agli accompagnatori, nonché riesaminare tutte le domande di risarcimento danni presentate dal 2016 a oggi.

TAR LIGURIA: È ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO CHE SUBORDINI L’ISTALLAZIONE DI UN ASCENSORE ALLA COMPROVATA FRUIZIONE DA PARTE DI UN DISABILE RESIDENTE NELL’EDIFICIO

Il TAR Liguria, con la sentenza n.4 del 7 gennaio 2021, ha stabilito che è illegittimo il provvedimento che subordina l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio, essendo sufficiente la presenza di persone anziane o con ridotta capacità motoria.
La sentenza accoglie il ricorso contro il provvedimento di un’amministrazione comunale che respingeva l’istanza di permesso di costruire per l’installazione di un ascensore all’esterno del fabbricato.
Il titolo abilitativo era stato negato per due ordini di ragioni:
– il vano per l’elevatore non rispettava la distanza di mt. 3,00 dal fabbricato antistante, fissata dagli artt. 873 e 907 c.c.;
– per l’applicazione della normativa derogatoria in materia di superamento delle barriere architettoniche non è sufficiente che nell’immobile risiedano due persone anziane, occorrendo che le stesse siano anche proprietarie di un alloggio nello stabile e che la loro disabilità o ridotta capacità motoria sia provata mediante certificati medici.
Il Tar ha giudicato fondato il ricorso e lo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, per i seguenti motivi.
La deroga alle norme sulle distanze
Secondo l’art. 79 del dpr n. 380/2001, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. Fatto salvo l’obbligo di rispetto di tre metri dalle costruzioni su fondi limitrofi e dalle vedute ex artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra i dispositivi antibarriera e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio di proprietà o di uso comune. È pacifico che fra le opere in questione rientrino gli impianti di sollevamento per l’accesso ai piani superiori dei palazzi, inclusi gli ascensori esterni.
Inoltre, in virtù dell’art. 16 della Legge Regionale Liguria n. 15/1989, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a garantire l’accessibilità agli edifici possono essere realizzati in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali.
Infine, secondo la pressoché unanime giurisprudenza civile, le norme codicistiche in materia di distanze minime tra edifici di cui agli artt. 873 e ss. c.c. individuano limiti di carattere privatistico alla proprietà privata, a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli per finalità di buon vicinato. E sono di conseguenza pienamente derogabili mediante convenzione tra privati.
Quindi, la realizzazione dell’elevatore può essere legittimamente autorizzata anche in deroga ad eventuali norme contrarie di stampo pubblicistico (la cui inosservanza, comunque, non è stata specificamente rilevata dal Comune in sede procedimentale).
La normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche vuole favorire l’accessibilità agli edifici
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 e ss. del dpr n. 380/2001) costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici. Di conseguenza, l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta. E, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.
La sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez. II, n. 18334 del 25 ottobre 2012 ha sancito l’irrilevanza della presenza di invalidi nell’edificio in cui venga inserito un ascensore, giacché le disposizioni in esame “sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione”.
Nè risulta necessaria la prova specifica dello stato di disabilità o della difficoltà motoria di persone residenti e proprietarie di unità abitative nel palazzo, giacché le opere di abbattimento degli ostacoli architettonici mirano a garantire il diritto fondamentale di accedere agli edifici a qualunque soggetto disabile, o comunque con problemi fisici, che abbia l’esigenza di recarvisi.
È pertanto illegittimo il provvedimento che subordini l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio.

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