Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DONAZIONI IN FAVORE DI DISABILE GRAVE

Negli atti di donazione il cui beneficiario sia una persona handicappata in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 104/1992, la relativa imposta si applica solo sulla parte del valore della donazione che superi l’importo di € 516.456,90 art. 69, comma 2-bis, legge 342/2000).

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER

La condizione richiesta per poter usufruire dell’IVA al 4% e della detrazione IRPEF al 19% in rdine all’acquisto di supporti informatici è solo quella di essere riconosciuti ciechi civili.
Ciò si evince chiaramente dal D.M. 14 marzo 1998, il quale all’art. 1 statuisce che “Alle cessioni ed importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4%”; l’art. 2, 2° comma, dello stesso provvedimento però precisa che “I soggetti portatori di handicap… producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente…”, con ciò sancendo la sufficienza del riconoscimento della cecità civile.
Analogo discorso si può riproporre in riferimento all’art. 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – e successive modifiche ed integrazioni – che, nel disporre la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione di persone portatrici di handicap, si riferisce ai “…soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104…”.
Tale ultimo rimando normativo è suscettibile di una duplice interpretazione: l’una che si riferisce alla semplice condizione di portatore di handicap, in maniera atecnica, dimostrabile mediante diverse attestazioni di status ivi compresa la certificazione di invalidità. L’altra basata su un rinvio tecnico che non richiederebbe il solo elemento oggettivo della disabilità ma anche il riconoscimento previsto dalle speciali Commissioni di cui all’art. 4 della Legge 104.
In assenza di pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità in materia, ritengo possa essere perseguita la prima interpretazione, favorevole al portatore di handicap, per i seguenti motivi:
1) identità di materia e di ratio giustificatrice: IVA o IRPEF si verte in tema di agevolazioni fiscali per l’utilizzo di “…sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art.3 della Legge 5/2/92 n° 104…”;
2) norma successiva e d’attuazione: il requisito della condizione di portatore di handicap di cui all’art.3 della legge 5/2/92 richiesto in entrambi i casi, con norma successiva ed a carattere attuativo (emanata in sede ministeriale), è previsto venga attestato mediante la certificazione d’invalidità rilasciata dalla ASL competente.

AGEVOLAZIONI SUI TRASPORTI FERROVIARI

TRENITALIA – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I MINORATI DELLA VISTA – MODELLO 28/C

L’articolo 1 del Bollettino Commerciale delle pro tempore Ferrovie dello Stato 1 luglio 1991 – anno LXXV, n. 13, stabilisce, fra l’altro, che «e’ istituita la tessera mod. 28/C […] per i viaggi dei ciechi sulle F.S. alla tariffa prevista dalla Concessione Speciale III». Il menzionato modello rilasciato da questa Unione da’ diritto alle seguenti agevolazioni tariffarie:
1) rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20 per cento per il minorato della vista che viaggi da solo;
2) emissione di un biglietto a tariffa ordinaria, ma valido per due persone, per il non vedente che si sposti con accompagnatore;
3) rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20 per cento per il viaggiatore non vedente accompagnato da un cane guida, «senza nessuna aggiunta per il cane»1).

Le riduzioni vengono applicate dietro esibizione del modello 28/C avente un periodo di validita’ di cinque anni e valgono anche sulle tratte internazionali, purche’ il non vedente sia accompagnato da persona o cane guida ed in possesso di un biglietto di andata e ritorno acquistato sul territorio italiano.
Al riguardo, le Ferrovie dello Stato, Divisione Passeggeri, Servizi prezzi e normativa, con lettera 20 aprile 1993, Prot. Div. PS. 93/002179, diretta a questa Presidenza Nazionale, hanno reso noto il testo dell’Accordo multilaterale concernente l’emissione di biglietti internazionali in favore dei ciechi e dei loro accompagnatori (persone o cani guida). In base a quanto stabilito il titolare della Concessione Speciale III puo’ acquistare un biglietto di andata e ritorno, in prima o in seconda classe, a tariffa ordinaria o eventualmente ridotta cui il privo della vista dovesse aver iritto, mentre l’accompagnatore ha la gratuita’ del trasporto per lo stesso itinerario e nella stessa classe in cui viaggia il non vedente. Il minorato della vista deve presentare, se richiesto, la tessera o altro documento equipollente il cui numero figura iscritto sul biglietto per l’accompagnatore ed eventuali supplementi previsti per l’utilizzazione di alcune vetture nonche’ di alcuni treni devono essere corrisposti integralmente.

Sul trattamento tariffario da applicare ai viaggi di un non vedente di eta’ inferiore ai dodici anni ed al suo accompagnatore sia relativamente ai viaggi effettuati insieme che isolatamente, le Ferrovie dello Stato, Direzione Generale, Servizio Commerciale e del Traffico, con nota 24 febbraio 1987, Prot. C.VG.513/C.S.III/311/86/346, hanno precisato quanto segue: 1) emissione di un biglietto di corsa semplice a tariffa meta’ della 4 al ragazzo privo della vista senza accompagnatore; 2) rilascio di un biglietto di corsa semplice a tariffa meta’ della 1, tassato per un persona ma valido per due, al ragazzo cieco con accompagnatore sul quale si deve apporre la dicitura “ragazzo cieco con accompagnatore”;
3) in caso di viaggio dell’accompagnatore isolatamente all’andata e con il non vedente al ritorno e’ previsto un biglietto di andata e ritorno a tariffa meta’ della 4. Su tale biglietto e’ da indicare “accompagnatore viaggia isolatamente all’andata e al ritorno con cieco”. Per il viaggio di ritorno la stazione provvede ad emettere un biglietto limitatamente al viaggio di ritorno a titolo di compimento tariffa dalla meta’ della tariffa 4 alla meta’ della tariffa 1, trascrivendo gli estremi del biglietto originario;
4) in caso di viaggio dell’accompagnatore col cieco all’andata ed isolatamente al ritorno si rilasciano due biglietti, uno di andata e ritorno speciale a meta’ tariffa 4 solo per l’accompagnatore e l’altro a compimento di tariffa dalla meta’ della numero 4 alla meta’ della numero 1 limitatamente al viaggio di andata. Sul biglietto di andata e ritorno speciale oltre al numero della credenziale va specificato “accompagnatore con ragazzo cieco” e sul secondo biglietto gli estremi dell’altro. La sopra citata nota conclude precisando che«[…] per effetto di quanto disposto all’art. 7 delle “C.T. persone”, il medesimo regime deve essere applicato nei confronti dei ragazzi ciechi al di sotto dei 4 anni di eta’ in quanto e’ prevedibile che in ogni caso sia lo stesso cieco che l’accompagnatore vengono ad occupare un posto a sedere».

A decorrere dal 1 ottobre 2004, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di Trenitalia inerenti l’acquisto dei biglietti ferroviari da parte di viaggiatori in possesso del modello 28/C nelle stazioni impresenziate, cioe’ prive di personale compreso quello di biglietteria. In data 1 ottobre 2004 Trenitalia, Direzione Comunicazione di Mercato, Rapporti con i Media e le Associazioni, ha comunicato che ai sensi dell’articolo 5 del Contratto di Trasporto «[…]in caso di utilizzo di treni Regionali, Diretti e Interregionali e’ sempre ammesso l’acquisto a bordo treno da parte di titolari di Concessione Speciale III», senza incorrere in sanzione.

In merito all’estensione della Concessione Speciale III anche ai minorati della vista stranieri residenti sul territorio nazionale il Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale, Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti, Direzione Generale del Trasporto Ferroviario, con nota 11 gennaio 2007, Prot. n. 1881/RU, ha indicato che pur in assenza di specifici riferimenti nelle norme di settore che disciplinano la Concessione Speciale III, «[…] l’esame di alcune norme in vigore aventi comunque impatto su tali profili (quale, in particolare, l’articolo 41 del d.lgs n. 286/1998) milita nel senso di ritenere irrilevante il requisito della cittadinanza italiana ai fini del riconoscimento delle agevolazioni de quibus». Inoltre, la nota prosegue confermando che «analoghe conclusioni si traggono dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 432 del 2 dicembre 2005)» 2).

1. Trenitalia, Direzione Comunicazione di Mercato, Rapporti con i Media e le Associazioni, con nota 17 dicembre 2004, ha trasmesso alla Presidenza Nazionale dell’Unione l’articolo 4, comma 4, delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle FS in base al quale e’ previsto testualmente, per i viaggi in servizio interno, che «i cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi e’ accompagnato da una persona». Nella medesima nota Trenitalia ha confermato che «[…] anche per i viaggi in servizio internazionale, e’ prevista la gratuita’del trasporto per l’accompagnatore (persona o cane) per lo stesso itinerario e nella stessa classe in cui viaggia il cieco».

2. La Corte Costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 432, dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma 2, della L. R. 12 gennaio 2002, n. 1, Regione Lombardia, come modificato dall’articolo 5, comma 7, della L. R. 9 dicembre 2003, n. 25, Regione Lombardia, «nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita dei servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili».

CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI IRPEF PER ACQUISTO AUTOVEICOLI

Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – 12 aprile 2000, n. 74
“Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di IVA e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili.”

Facendo seguito alle precisazioni fornite con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, con la quale sono stati dati i primi chiarimenti sulle norme contenute nella legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), si intende completare con la presente circolare il panorama delle istruzioni relative alle innovazioni introdotte dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge finanziaria. Tali innovazioni, attraverso la modifica dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno ampliato la platea dei soggetti invalidi beneficiari della detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista per l’acquisto dei mezzi ad essi necessari per la locomozione, comprendendo tra tali mezzi anche gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti, nonché i cani guida per i ciechi.
Il legislatore ha previsto che le caratteristiche degli autoveicoli in questione fossero individuate con decreto da emanare a cura del Ministro delle finanze.
Per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti, è evidente che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi necessaria, in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi. Anche per quanto concerne gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti sordomuti non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo.
La scrivente ha ritenuto opportuno, peraltro, interessare il Ministero dei trasporti e della navigazione per conoscere se vi siano ipotesi in cui la possibilità per i sordomuti di condurre un autoveicolo sia condizionata alla presenza di adattamenti tecnici dello stesso. Fino all’intervento di eventuali osservazioni del citato Ministero dei trasporti e della navigazione, si ritiene che la detrazione d’imposta possa essere fruita dai soggetti interessati, pur in assenza del decreto ministeriale previsto, con l’osservanza delle istruzioni che seguono. Dato atto della non necessità di adattamenti o particolari caratteristiche tecniche, si rappresenta che la detrazione d’imposta spetta in relazione agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Trattasi di:
 autovetture destinate al trasporto di persone con un massimo di nove posti compreso quello del guidatore;
 autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o a 4,5 t. se con motore a trazione elettrica o a batteria con un massimo di nove posti compreso quello del conducente;
 autoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di attrezzature speciali relative a tale scopo. La detrazione d’imposta si può alternativamente utilizzare nell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, ovvero in quattro rate costanti nell’anno stesso e nei tre successivi. La detrazione compete nella misura del 19 per cento e per un solo autoveicolo nel limite di spesa di 35 milioni di lire, e se ne può beneficiare una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che l’autoveicolo non risulti cancellato dal Pubblico registro automobilistico. Dal suddetto limite di 35 milioni di lire, nel caso in cui l’autoveicolo precedentemente acquistato sia stato rubato e non ritrovato, bisogna decurtare l’eventuale rimborso assicurativo percepito
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13-bis del Tuir, la detrazione d’imposta spetta anche se la spesa viene sostenuta nell’interesse di un familiare compreso tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir, affetto da cecità o sordomutismo, che si trovi nelle condizioni previste dal medesimo articolo, e cioè che non sia titolare di redditi per un importo superiore a lire 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.
In merito all’intestazione dell’autoveicolo, si fa presente che se il soggetto beneficiario, portatore di handicap, è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, l’autoveicolo non può che essere intestato allo stesso, così come pure il documento probatorio della spesa sostenuta, ancorché non sia titolare di permesso di guida; mentre, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal citato articolo 12 del Tuir per essere considerato fiscalmente a carico di un familiare, l’autoveicolo ed i relativi documenti probatori di spesa possono essere indifferentemente intestati al soggetto portatore di handicap o alla persona della quale il soggetto è fiscalmente a carico. La documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, e quindi il beneficio della detrazione d’imposta, deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per la fattispecie dell’acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d’imposta a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire. Si ritiene opportuno fornire precisazioni anche in merito alla possibilità di estendere ai ciechi ed ai sordomuti le agevolazioni già previste in favore di taluni portatori di handicap in materia di IVA e di tassa sul possesso di veicoli, attese le numerose istanze pervenute sul punto.

Per quanto riguarda l’IVA, si fa presente che l’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, come integrato dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, a condizione che il mezzo acquistato sia adattato alle specifiche esigenze del portatore di handicap. Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, il beneficio in argomento non può comunque estendersi ai ciechi ed ai sordomuti, in quanto i veicoli acquistati dagli stessi non necessitano, come sopra chiarito, di alcun adattamento conseguente a impedite o ridotte capacità motorie.
Va tenuto presente, in proposito, che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell’incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l’utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell’udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l’utilizzo da parte dei destinatari dell’agevolazione.

Per quanto concerne la tassa sul possesso dei veicoli, valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento all’IVA; pertanto, per i mezzi di locomozione destinati ai portatori di handicap, quali i non vedenti e menomati nell’udito e nella parola, le tasse automobilistiche devono essere corrisposte nella misura ordinaria.

LE AGEVOLAZIONI IVA PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE

Le norme relative alle agevolazioni Iva previste per gli acquisti (o importazioni) di autoveicoli e motoveicoli da parte di soggetti disabili,
per effetto dell’articolo 50 del collegato alla Finanziaria 2000 (legge 342 del 21 dicembre 2000), sono state unificate attraverso una sostanziale modifica della Tabella A allegata al DPR 633/1972, che ora raccoglie tutte le disposizioni Iva relative alle cessioni agevolate, con aliquota ridotta del 4%, di detti beni a soggetti portatori di handicap. La modifica, che estende tra l’altro le agevolazioni, esclusi i motoveicoli, ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, e’ in vigore a partire dal 1° gennaio 2001. Inoltre l’articolo 30 comma 7 della Legge Finanziaria 2001, ha ulteriormente esteso la possibilità di applicare
l’aliquota ridotta sugli acquisti di veicoli ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Nell’esame dettagliato della normativa occorre fare una distinzione, per il diverso ambito oggettivo delle agevolazioni, tra soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti e soggetti non vedenti o sordomuti.

1 – Le cessioni agevolate con aliquota Iva ridotta del 4% a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti
1.1 – Ambito oggettivo dell’agevolazione I motoveicoli e gli autoveicoli oggetto dell’aliquota Iva agevolata del 4%, di cui alla Tab. A, parte II, n. 31, allegata al DPR 633/1972, se destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, sono:

1) le motocarrozzette, definite come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
2) i motoveicoli per trasporto promiscuo, definiti come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
3) motoveicoli per trasporti specifici, definiti come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
4) autovetture, definite come veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
5) autoveicoli per trasporto promiscuo, definiti come veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o 4,5 t. se a trazione elettrica o batteria, destinati al trasporto promiscuo di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
6) autoveicoli per trasporti specifici, definiti come veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. In particolare, per quanto riguarda gli autoveicoli, l’agevolazione spetta se essi hanno una cilindrata non superiore ai 2000 cm cubici, se con motore a benzina, e non superiore ai 2800 cm cubici se con motore diesel. Inoltre, detti autoveicoli, anche se prodotti in serie, devono essere stati adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. Peraltro, l’aliquota ridotta del 4% si estende anche alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche se non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento. Gli adattamenti devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo. Il Ministero, a titolo esemplificativo, ha elencato quali possibili interventi soggetti all’agevolazione in esame, i seguenti adattamenti:

1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;
2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;
3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica;
4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulico;
5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni mediche);
8) nel cambio automatico (purché prescritto dalle commissioni di cui al punto precedente).
1.2 – Soggetti interessati I soggetti beneficiari delle agevolazioni Iva in esame, sono i soggetti handicappati con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, nonché i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Sono invece esclusi dall’agevolazione i soggetti diversi dalle persone fisiche (compresi quindi gli enti di volontariato che svolgono attività di assistenza nei confronti dei soggetti disabili).
1.3 – Disposizioni antielusive L’agevolazione si applica senza limite di valore per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o importazione del veicolo, fatto salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato o importato con aliquota ridotta sia stato cancellato dal P.R.A. a norma dell’art. 103 del Codice della strada.
1.4 – Adempimenti per usufruire dell’aliquota Iva ridotta SOGGETTO ACQUIRENTE –

L’acquirente dell’autoveicolo o motoveicolo, interessato ad ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva del 4%, deve esibire al cedente o all’ufficio doganale, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del veicolo:
a) fotocopia della patente speciale di guida, per chi ne e’ in possesso, ovvero richiesta di rilascio della stessa;
b) certificazione attestante l’invalidità’ comportante le ridotte o impedite capacità motorie
c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli oggetto dell’agevolazione in esame e nel caso di cancellazione del veicolo, nel quadriennio dal P.R.A. certificato rilasciato dal detto ente;
d) atto attestante che il disabile e’ fiscalmente a carico (ove necessario) SOGGETTO CEDENTE – Il cedente dei beni agevolati o il prestatore dei servizi di adattamento dei veicoli agevolati, deve emettere fattura su cui devono essere annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge di riferimento (articolo 50 della legge 342/2000 o numero 31 della Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/1972). Analoga annotazione va fatta sulla bolletta doganale di importazione.

2 – Le cessioni agevolate con aliquota Iva ridotta del 4% a soggetti non vedenti o sordomuti
2.1 – Soggetti interessati La legge 342/2000 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2001, come e’ già stato detto, alcune delle agevolazioni riguardanti gli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti anche ai soggetti non vedenti o sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
2.2 – Ambito oggettivo I beni oggetto dell’agevolazione, a differenza di quella prevista per gli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono soltanto gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cm. cubici se con motore a benzina e a 2800 cm. cubici se con motore diesel, essendo pertanto esclusi i motoveicoli. Ai fini dell’agevolazione, non e’ invece richiesto che gli autoveicoli siano dotati di specifici adattamenti.
2.3 – Disposizioni antielusive Si applicano le stesse disposizioni antielusive previste per gli acquisti agevolati degli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
2.4 – Adempimenti per usufruire dell’aliquota Iva ridotta In assenza, per il momento, di istruzioni ministeriali sull’estensione dell’agevolazione in esame ai soggetti non vedenti o sordomuti, si presume che gli adempimenti a cui sottoporsi da parte di acquirenti e cedenti degli autoveicoli con aliquota Iva del 4% siano similari a quelli richiesti per gli acquisti agevolati degli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

3 – Estensione dell’aliquota del 4% agli acquisti di veicoli da parte degli handicappati psichici e mentali Come anticipato in premessa, l’aliquota Iva ridotta del 4%, prevista per gli acquisti di veicoli da parte di soggetti con ridotte capacità motorie permanenti (o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico), viene estesa, in virtù dell’articolo 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, A differenza dagli acquisti effettuati da soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, non è richiesto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, che i veicoli acquistati dai soggetti sopra indicati siano adattati a specifiche esigenze del portatore di handicap. La novità in esame, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.

DETRAZIONI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE AUTOVETTURE

Si riporta, qui di seguito, il testo della lettera 25 febbraio 2003 prot. n. 2003/19733 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità generale e Contenzioso, Ufficio Persone Fisiche.

“Con nota prot. n. 25488 del 02 dicembre 2002, codesta Unione ha chiesto di conoscere se i non vedenti possano fruire della detrazione di imposta di cui all’art. 13-bis, comma 1, lettera c), concernente le spese per la locomozione dei soggetti disabili, sia per l’acquisto di un autoveicolo che per le altre spese relative all’autoveicolo stesso, fino al limite di spesa di euro 18.075,99.

Al riguardo si fa presente che, con Risoluzione n. 306 del 17settembre 2002, avente ad oggetto “agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili”, è stata affrontata la materia oggetto del quesito, fornendo, tra l’altro i seguenti chiarimenti:

l’ampia formulazione utilizzata dall’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir consente di ritenere che la detrazione in argomento possa riguardare, oltre le spese sostenute per l’acquisto del veicolo, anche “altre spese” riguardanti il veicolo in questione;
per “altre spese” devono intendersi esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione quindi dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese, in genere, riconducibili alla normale manutenzione del veicolo);
la detrazione per l’acquisto del veicolo spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvi i casi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato o rottamato, e con riferimento ad un solo mezzo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99;
anche le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075, 99.Poiche’, l’articolo 6, comma 1, lett. e), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, attraverso la modifica dell’articolo 13-bis del Tuir, ha esteso il beneficio della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19%, alle spese sostenute per l’acquisto dei veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti (cfr circolare n. 72 del 30/07/2001), i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 306 del 2002, riguardano logicamente anche i soggetti richiamati. Pertanto, ove ne ricorranno i presupposti, in un periodo di quattro anni, i non vedenti potranno usufruire della detrazione Irpef di cui all’art. 13-bis, lett. c), del Tuir, sia per l’acquisto di autoveicoli che per le altre spese relative all’autoveicolo stesso non rientranti nell’ordinaria manutenzione, fino al limite di spesa di euro 18.075,99, calcolato considerando sia il costo di acquisto del veicolo che le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria”.

IVA E VEICOLI DESTINATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ: NOVITÀ DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(tratto dal settimanale Vita del 03/02/2021)

Arriva dall’Agenzia delle Entrate un chiarimento che apre l’opportunità di richiedere rimborsi nei casi in cui non si sia goduto delle agevolazioni fiscali perché ancora non si disponeva dei verbali sanitari “giusti” e con le corrette dizioni. Attenzione però, che i casi sono davvero circoscritti e i fraintendimenti già iniziano malauguratamente a diffondersi

L’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2021 ha rilasciato la risposta n. 69 ad un interpello su un aspetto particolare ma non inconsueto. Riguarda la documentazione da presentare per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie al momento dell’acquisto dei veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità.

Il quesito è stato posto da un contribuente che ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in quanto in attesa di ricevere la certificazione idonea dalla competente Commissione medica. Parliamo dei verbali di handicap (104) o di invalidità. Qualche mese dopo, ottenuta finalmente quella documentazione, il contribuente ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per IVA e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
Incontrando prevedibili difficoltà applicative, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate conferma sulla possibilità operativa per il rivenditore di emettere la nota di credito e conseguentemente, per il contribuente, di ottenere il rimborso delle imposte integralmente versate.
E su questo punto l’Agenzia ha espresso una risposta dirimente che tuttavia va letta con attenzione. In prolusione l’Agenzia ripercorre il lungo iter che ha definito nel tempo e le differenti tipologie di persone ammesse ai benefici e le relative indicazioni che i loro “verbali” devono riportare.
Conclude che continua a permanere l’obbligo di presentare la prevista documentazione (verbali di invalidità/handicap 104) al momento dell’acquisto. Chi non dispone della documentazione paga l’IVA ordinaria (22%) e le imposte di trascrizione.
La novità riguarda l’ipotesi di chi riesce ad ottenere, successivamente all’acquisto, i verbali nelle forme previste dalla normativa vigente.
In quel caso, chiarisce l’Agenzia, l’interessato può chiedere al venditore del veicolo il “rimborso” della parte di IVA non dovuta (4% vs 22%), sempre se non sono trascorsi più di due anni dalla cessione. Attenzione, però i verbali devono dimostrare il possesso, già al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta.
Diventano quindi determinanti la data del verbale, la data della seduta e soprattutto la decorrenza del verbale stesso. Ad esempio non possono certo contare sul rimborso le persone che hanno richiesto l’accertamento solo successivamente all’acquisto o si siano visti riconoscere un aggravamento dopo un anno o due.
Questa è invece una opportunità interessante per chi abbia in corso una richiesta di rettifica del proprio verbale e non l’abbia ancora ottenuta (favorevolmente) al momento dell’acquisto. Ma anche chi abbia in corso un contenzioso e ottenga successivamente una sentenza favorevole (in cui siano il indicate anche le notazioni utili ad ottenere i benefici fiscali).

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta n. 69 del 1/02/2021 “Acquisto autovettura con aliquota ridotta ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all’acquisto” di Carlo Giacobini

LEGGE 449 1997 DISPENSA DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

La Legge Finanziaria per il 1998 (L. 449/1997) ha introdotto l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art. 8, comma 7).
Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili con ridotta o impedita capacità motoria permanente, e a seguito delle modificazioni che sono state introdotte dall’articolo 50 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 e dell’articolo 30 comma 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche i non vedenti,sordomuti, disabili intellettivi e psichici .
Tale agevolazione spetta anche ai familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico: quest’ultimo deve, cioè, essere convivente e godere di un reddito imponibile inferiore ai 5.500.000 annui. Si ricorda che le provvidenze assistenziali (ad es.: indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile o di lavoro, ecc.) non costituiscono reddito ai fini IRPEF e non vanno, quindi, considerate. Una circolare del Ministero delle Finanze (la 186E/1998) ha precisato che, ai fini di questa agevolazione, “possono considerarsi portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.)”. Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli che sono espressamente previsti dalla Legge Finanziaria 1998: motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
Sono, inoltre, esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (a norma dell’articolo 17, lettera h del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39).
Sono esclusi altri mezzi quali, ad esempio, i caravan e i camper.
I disabili o i loro familiari, per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo, devono comunicare il numero di targa del veicolo e i dati anagrafici dell’interessato alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate; generalmente sono presenti in ogni provincia (vedere nell’elenco telefonico alla voce “Uffici Finanziari”); in alternativa è possibile presentare la medesima richiesta e la documentazione agli Uffici delle Entrate, laddove questi sono già stati istituiti. Molti degli uffici preposti hanno predisposto un apposito modulo di richiesta.

La documentazione da allegare è la seguente:
copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo;
copia della patente speciale; ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili;
atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all’esenzione e alle altre agevolazioni (es.: IVA agevolata);
copia del certificato di invalidità ove sia indicato o si possa evincere che l’invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” (si veda il paragrafo successivo).
Quali documenti sono necessari per dimostrare la propria invalidità motoria?
Come abbiamo visto, possono essere accettate anche documentazioni diverse dal certificato di handicap (art. 3, L. 104/1992) ad alcune condizioni:
sono ammissibili tutte le certificazioni rilasciate da organi abilitati all’accertamento dell’invalidità (civile, stato di handicap, sul lavoro, per servizio, di guerra, ecc.), a patto che sia precisato che si tratta di menomazione che comporta una ridotta o impedita capacità motoria;
sono ammissibili tutte le certificazioni che, pur non indicando esplicitamente la riduzione della capacità motoria, permettono di desumere una incapacità o una difficoltà di deambulazione; ad esempio, se la certificazione indica che il soggetto è tetraplegico o affetto da una miodistrofia grave, la documento è sufficiente; è ammissibile la copia dell’istanza di accertamento dell’handicap già presentata alla propria Azienda ULS, nei casi in cui gli interessati siano ancora in attesa di visita o di risposta. Nel caso non fosse possibile esibire copia della certificazione di invalidità (ad es. in caso di smarrimento), potrà essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non autenticata – in cui l’interessato dichiarerà di essere stato già sottoposto a visita che ha accertato la sua invalidità per ridotte o impedite capacità motorie.
Ribadiamo che comunque vi deve essere già stata una certificazione da parte di Commissione abilitata all’accertamento dell’invalidità.Per tutti i casi che esulano da quelli sin qui elencati, è necessario produrre una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti che verrà rilasciata dalle Commissioni di cui all’art. 4 della Legge 104/1992 cioè quelle che certificano anche lo stato di handicap.
Tale certificazione sarà necessaria ad esempio quando:
dalla certificazione di invalidità o di handicap non si comprende né è possibile desumere la ridotta o impedita capacità motoria permanente;
nella certificazione non è precisata alcuna patologia o non è chiaro il fatto che comporti una ridotta o impedita capacità motoria permanente;
la certificazione di handicap non indica la ridotta o impedita capacità motoria permanente e non si dispone di nessun’altra certificazione di invalidità che possa dimostrarla.

A chi deve essere intestato il veicolo?
Se il mezzo è acquistato dal familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (e solo in questo caso), il veicolo deve essere intestato al familiare stesso.
Se il disabile non è fiscalmente a carico di nessuno, il mezzo deve essere intestato al disabile stesso.

Entro quando va presentata la documentazione?
La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo, ma anche dopo tale scadenza si può far valere il diritto all’esenzione qualora sussistano i requisiti.Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto perché non sussistono i requisiti previsti (es.: il mezzo non è adattato, la disabilità non è motoria permanente), gli uffici finanziari comunicheranno il diniego agli interessati, che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno pagare il bollo auto e i relativi interessi, senza che tuttavia vengano applicate sanzioni.

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