Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Articolo 08

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese e con le relative rappresentanze.

Commento a cura dell’avvocato Angelo Greco.

Dopo aver disciplinato all’articolo 7 i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, la Costituzione regola i rapporti con le altre religioni, a queste riconosce libertà di culto, purché non contrastino con le norme del nostro ordinamento. Nell’articolo 8 della Costituzione si afferma che la Repubblica si impegna a riconoscere uguali diritti e tutele a tutte le confessioni religiose. Tant’è che le bestemmie costituiscono un illecito amministrativo, indipendentemente dalla divinità vituperata, sia essa quella cristiana, musulmana, induista. E così? Mentre però l’accordo con la religione cattolica viene disciplinato da accordi internazionali, essendo il Vaticano un vero e proprio Stato estero diverso dall’Italia, le intese con i culti diversi da quello cattolico vengono regolate da semplici convenzioni di diritto pubblico interno. E’ la legge, pertanto, e non un trattato internazionale, a disciplinare questi rapporti, potrà sembrarvi strano ma ad oggi i musulmani, che dopo i cattolici formano la più grande comunità religiosa in Italia, con circa un milione e mezzo di credenti, non hanno ancora un’intesa con lo Stato italiano, ne hanno una invece i valdesi, gli ebrei, l’Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, i Testimoni di Geova che hanno sottoscritto un’intesa che però oggi il Parlamento non ha ancora tradotto in legge. Così loro stanno lì tutti i giorni sotto il Parlamento, a citofonare:”Ci aprite! Abbiamo un’importante intesa da offrirvi”.
L’articolo 8 conferma la laicità dello Stato italiano, ma Stato laico non significa uno Stato che non crede o che è indifferente alle religioni, ma uno Stato che pone tutte le religioni sullo stesso piano. Che le tutela e Promuove perché anche con esse si forma la personalità dell’uomo, è l’esatto contrario di uno Stato ateo che invece mostra ostilità verso ogni tipo di religione fino a vietarle. l’articolo 8 dovrebbe essere l’ennesima conferma del principio di uguaglianza, in questo caso applicato alla religione, premessa già smentita dai fatti. Già il solo fatto di aver relegato la libertà di culto ad un articolo successivo rispetto a quello dedicato ai rapporti col Vaticano,
la dice lunga sul diverso trattamento tra le fedi.
Abbiamo un intero articolo dedicato al cattolicesimo e un’altro, quello successivo, a tutte le altre religioni, tant’è che in passato non sono mancate proposte volte ad abrogare l’articolo 7 per far rientrare anche il cattolicesimo sotto l’ombrello del più generale articolo 8. Inutile dire che fine abbiano fatto tali iniziative. Nel nostro paese la religione cattolica ha ancora una posizione privilegiata, avendo influenzato per secoli la nostra vita sociale, politica, culturale ed artistica. Nelle scuole, ad esempio, permane solo l’insegnamento della religione cattolica, seppur facoltativo la richiesta di un bambino musulmano di approfondire i cardini della propria fede non troverebbe accoglimento. Un alunno che voglia appendere in classe accanto al crocifisso la foto del Buddha, difficilmente verrebbe accontentato. Ciò nonostante col tempo sono stati fatti numerosi passi in avanti, ad esempio è stata prevista un’alimentazione differenziata nelle scuole e nelle caserme per venire incontro alle esigenze dei musulmani, la cui religione, come sapete, vieta di mangiare carne di maiale e derivati in favore degli stessi cittadini islamici. Sono state previste regole che consentono di rispettare il periodo di digiuno durante l’anno, cioè il cosiddetto Ramadan. La giurisprudenza ha messo l’utilizzo del burqa in luoghi pubblici, nonostante il divieto previsto dalla legge 152 del 75. Dunque di oscurare il volto senza giustificato motivo. Si tratta infatti di un utilizzo che di norma non è rivolto a evitare il riconoscimento, ma solo l’attuazione di una tradizione religiosa, tant’è vero che, secondo alcune sentenze, la cittadina extracomunitaria che indossando il luogo pubblico un burqa, lo solleva immediatamente per soddisfare la richiesta di identificazione avanzata da un poliziotto, non può essere incriminata. L’articolo 8 ricorda però che il culto delle religioni non può mai andare a dispetto dei principi generali del nostro ordinamento. Pertanto, ad esempio, se pure il testimone di Geova è libero di rischiare la morte pur di non subire una trasfusione di sangue vietata dal proprio credo, quando si tratta invece del figlio minorenne e il giudice può nominare un curatore speciale che si sostituisca ai genitori e autorizzi il trattamento medico in favore del malato. Ed ancora, la poligamia, anche se ammessa da alcune. Religioni nel nostro paese costituisce un reato, così come sono reato tutte le vessazioni ai danni delle donne che invece in alcune culture sono, non solo ammesse, ma rappresentano la norma. Ed ancora, è nullo il matrimonio imposto dai genitori e sono puniti penalmente gli interventi chirurgici per mutilare gli organi genitali femminili come l’infibulazione e così via. L’articolo 8 della Costituzione è talmente ampio da non escludere alcuna religione o setta dal riconoscimento della libertà di culto, anche quelle che nel 1947 non erano ancora nate. Ci si potrebbe allora chiedere se anche il satanismo riceva tutela dallo Stato, per quanto ciò possa destare meraviglia, non esiste alcuna norma che vieti il culto di Satana. Riti satanici? Legali, a meno che per compiergli non occorra commettere un reato o non si accompagnino ad atti illeciti o contrari al buon costume. Ad esempio, è noto che a volte i riti satanici vengono celebrati sacrificando animali. Ebbene, questo tipo di condotta è vietata perché l’uccisione ingiustificata di animali è un reato punito con la reclusione. Dunque tutte le volte che per la celebrazione di un rito satanico si infrange una norma penale, scatterà. Al contrario, il semplice fatto di riunirsi per un rito in cui si inneggia al diavolo, oppure si adorano potenze demoniache, non costituisce illecito penale.

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