Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Dlgs 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale.

(17G00053)
Vigente al: 1-10-2018 Capo I

Definizioni e finalita’

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l’articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere
esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con
l’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la
revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati
dall’articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio
civile universale che si attua per piani annuali, articolati per
programmi di intervento;
b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano
triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale
prioritari per l’Italia e per l’estero;
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio
civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti
iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale,
contenente un insieme organico di progetti di servizio civile
universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o
piu’ settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente
modalita’, tempi e risorse per la realizzazione delle attivita’ di
servizio civile universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell’ente di
servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita’
previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri
enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all’ente di
servizio civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o
privato iscritto all’albo degli enti di servizio civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo
consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri in ordine alle questioni concernenti l’attuazione del
servizio civile universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile universale»:
volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile
universale in Italia o all’estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di
rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello
nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui
all’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche’ le risorse
comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile
universale.

Art. 2
Istituzione del servizio civile universale e finalita’

1. E’ istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa
non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra
i popoli, nonche’ alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione.

Art. 3
Settori di intervento

1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita’ del
servizio civile universale di cui all’articolo 2 sono i seguenti:
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale ((, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,)) e dello sport;
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita’;
g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani;
cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunita’ di italiani all’estero.

Capo II

Programmazione e attuazione del servizio civile universale

Art. 4

Programmazione

1. La programmazione del servizio civile universale e’ realizzata
con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato
mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio
civile universale nell’ambito di uno o piu’ settori di cui
all’articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto
nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi
comprese quelle estere, nonche’ delle risorse del bilancio dello
Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio
civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun
anno, contengono:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in
materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la
partecipazione dei giovani con minori opportunita’;
b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile
universale, per l’Italia e per l’estero, anche a carattere
sperimentale, e l’individuazione di quelli ritenuti prioritari;
c) l’individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni
competenti per i settori previsti dall’articolo 3 e le regioni e sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)),
previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile
universale ((…)).

Art. 5

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu’ settori
di cui all’articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree
territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori
inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti
territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite
nell’articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori
volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione;
il personale dell’ente coinvolto nello svolgimento delle attivita’,
in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di
sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, nonche’ funzionali all’attuazione del
progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse
tecnologiche e strumentali.
4. Le attivita’ di servizio civile universale, previste dal
progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il
coinvolgimento di personale dell’ente in possesso di idonei titoli di
studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero
che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti
all’albo degli enti di servizio civile universale, previa
pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento
delle regioni interessate e nei limiti della programmazione
finanziaria prevista all’articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree
territoriali di una singola regione o di piu’ regioni limitrofe sono
valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
d’intesa con le regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi
che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le citta’
metropolitane, sono approvati sulla base delle priorita’ e degli
obiettivi definiti dai Piani di cui all’articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di
valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di
intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l’elenco dei
programmi approvati e’ pubblicato sul sito istituzionale a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti
pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare
programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori
della programmazione finanziaria di cui all’articolo 24, con risorse
proprie presso i soggetti accreditati all’albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Capo III

Soggetti del servizio civile universale

Art. 6

Funzioni dello Stato

1. La programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio
civile universale, nonche’ l’accreditamento degli enti, le attivita’
di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni
attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato
dall’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica,
di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Funzioni delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del
Piano triennale e dei Piani annuali; ((si esprimono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell’intesa di cui all’articolo
4, comma 4;))
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento
approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le
modalita’ previste all’articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui
all’articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse
proprie presso i soggetti accreditati all’albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e
delle finalita’ del servizio civile universale di cui al presente
decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa
sottoscrizione di uno o piu’ accordi con la Presidenza del Consiglio
dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile
universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale
dotati di una specifica professionalita’;
b) controllo sulla gestione delle attivita’ svolte dagli enti di
servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o
provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli
enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di
ciascuna regione o provincia autonoma o citta’ metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che
operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle
province autonome, finalizzate alla verifica della corretta
realizzazione degli interventi, nonche’ del regolare impiego degli
operatori di servizio civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al
presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli
stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo
svolgimento delle attivita’ previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita’ per le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia,
un servizio civile regionale con finalita’ proprie e non assimilabile
al servizio civile universale.

Art. 8

Funzioni degli enti di servizio civile universale

1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti
dall’articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di
intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla
selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli
operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano
la formazione dei formatori; svolgono le attivita’ di comunicazione,
nonche’ quelle propedeutiche per il riconoscimento e la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari
durante lo svolgimento del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei
programmi di intervento ed assicurare ((un piu’ ampio
coinvolgimento)), gli enti di servizio civile universale possono
costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le
reti ((di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117)).
3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per
l’efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta
realizzazione degli interventi.

Art. 9

Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale

1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a
seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori
volontari del servizio civile universale e svolgono le attivita’
previste nell’ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito
dal contratto di cui all’articolo 16 e dalla normativa in materia di
servizio civile universale.
2. E’ istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata
a livello nazionale e a livello regionale, con l’obiettivo di
garantire il costante confronto degli operatori volontari del
servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei
ministri. La partecipazione alle attivita’ di detto organismo non da’
luogo alla corresponsione di indennita’, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale e’ composta da quattro membri, che
restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna
delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio
civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle
d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende
le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
macroarea dell’estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge
il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle
province autonome e dell’estero, riuniti in un’assemblea nazionale,
eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle
regioni, delle province autonome e dell’estero sono eletti da tutti
gli operatori volontari in servizio con modalita’ online e in
proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e
provincia autonoma e all’estero. La rappresentanza regionale e’
composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono
eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e
dell’estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari
in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli
operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in
servizio all’estero.))
4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui
al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle
province autonome e degli operatori volontari in servizio all’estero
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a
livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta
nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 10

Consulta nazionale per il servizio civile universale

1. E’ istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale,
organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle
questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e’
composta da non piu’ di ventitre’ membri, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli
enti iscritti all’Albo di cui all’articolo 11 e le reti di enti
maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati
all’articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome; tre designati dall’Associazione nazionale comuni
italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui
all’articolo 9, comma 3; quattro scelti nell’ambito dei coordinamenti
tra enti.))
3. L’organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale
per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La partecipazione alle attivita’ della Consulta nazionale per il
servizio civile universale non da’ luogo alla corresponsione di
indennita’, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile
universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica
la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla
previgente normativa.

Capo IV

Realizzazione del servizio civile universale

Art. 11

Albo degli enti di servizio civile universale

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
l’albo degli enti di servizio civile universale.
2. All’albo degli enti di servizio civile universale possono
iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del
rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualita’, l’efficienza e l’efficacia
del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli
enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacita’
organizzativa di cui alla lettera b) dell’articolo 3 della legge n.
64 del 2001:
a) un’articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione,
aventi i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, ivi incluse
eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pubblici o privati
legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei
titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni,
ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita
da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un
responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile
dell’attivita’ di formazione degli operatori volontari e dei relativi
formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un
responsabile della gestione degli operatori volontari; un
responsabile dell’attivita’ informatica; un responsabile delle
attivita’ di controllo, verifica e valutazione del servizio civile
universale.
4. L’albo di cui al comma 1 e’ articolato in distinte sezioni
regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile
universale che operano esclusivamente nel territorio di un’unica
regione e che hanno, con riferimento alla capacita’ organizzativa di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n.
64, un’articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo
restando gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del
presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la
riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di
iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente
con modalita’ telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio
civile nazionale gia’ avviati in base alla previgente disciplina. Gli
enti iscritti all’albo nazionale o agli albi delle regioni e delle
province autonome, al fine della presentazione dei programmi di
intervento di cui all’articolo 5, devono essere in possesso della
capacita’ organizzativa di cui al comma 3, che puo’ essere conseguita
anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti
medesimi.
6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di
servizio civile, l’iscrizione degli enti ai previgenti albi di
servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla
data di cessazione di efficacia dell’iscrizione di cui al comma
6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la
medesima data.))

Art. 12

Servizio civile in Italia

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in
Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione
finanziaria di cui all’articolo 24, possono effettuare un periodo di
servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell’Unione
europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio
finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro,
secondo le modalita’ dei programmi di intervento annuali.
2. Nell’ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza
del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il
servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le
attivita’ di formazione generale degli operatori volontari, per
quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunita’,
nonche’ per quelle di tutoraggio previste al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di
assicurare, attraverso una maggiore capacita’ operativa degli enti,
un incremento della qualita’ dell’intervento e adeguati livelli
qualitativi delle attivita’ formative, nonche’ l’accrescimento delle
conoscenze degli operatori volontari.
4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in
uno dei Paesi dell’Unione europea di cui al comma 1, agli operatori
viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio
all’estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 2.

Art. 13

Servizio civile all’estero

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale
all’estero, nella percentuale individuata nel documento di
programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile
universale anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea, per un
periodo non inferiore a sei mesi, nell’ambito di programmi di
intervento realizzati nei settori di cui all’articolo 3, per
iniziative riconducibili alla promozione della pace e della
nonviolenza nonche’ alla cooperazione allo sviluppo.
2. Nell’ambito dei programmi di intervento all’estero, la
Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari
agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo
nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese
sostenute per le attivita’ di gestione degli operatori volontari, ivi
compresa la fornitura del vitto e dell’alloggio in relazione all’area
geografica, nonche’ per le attivita’ di formazione generale e di
gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di
assicurare, attraverso una maggiore capacita’ operativa degli enti,
un incremento della qualita’ dell’intervento, nonche’ garantire agli
operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attivita’
formative in relazione ai Paesi di attuazione dell’intervento, la
salute, la sicurezza e l’accrescimento delle conoscenze.
4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all’estero
garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di
sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi
programmi.

Capo V

Disciplina del rapporto di servizio civile universale

Art. 14

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base
volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i
cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di eta’.
2. L’ammissione al servizio civile universale non costituisce in
alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il
prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile
universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di
polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale
l’aver riportato condanna, in Italia o all’estero, anche non
definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita’ inferiore per
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita’
organizzata.

Art. 15

Procedure di selezione

1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile
universale si svolge a seguito dell’indizione di un bando pubblico ed
e’ effettuata dagli enti iscritti all’albo di cui all’articolo 11,
nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione,
pubblicita’, parita’ di trattamento e divieto di discriminazione, in
modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la
pubblicita’ delle modalita’ di attribuzione dei punteggi nonche’
degli esiti delle valutazioni ((, con evidenza sui propri siti
internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e
con ogni altra idonea modalita’)).
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento dell’insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere
legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla
selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilita’.
All’esito della selezione, le commissioni redigono il relativo
verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con
riferimento a ciascun candidato.

Art. 16

Rapporto di servizio civile universale e durata

1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la
sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato
dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non
e’ assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura
subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita’.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile
universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal
responsabile dell’ente, prevede il trattamento giuridico ed
economico, in conformita’ all’articolo 17, nonche’ le norme di
comportamento alle quali l’operatore volontario deve attenersi e le
relative sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile
universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di
obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni
tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che puo’ svolgersi in Italia e
all’estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a
dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di
intervento.
5. Nell’attuazione del servizio civile universale gli operatori
volontari sono tenuti a realizzare le attivita’ previste dal
progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al
comma 1, e non possono svolgere attivita’ di lavoro subordinato o
autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio
civile universale.
6. Agli operatori volontari e’ assicurata la formazione, di durata
complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione
generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica,
di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla
tipologia del programma di intervento.
7. L’orario di svolgimento del servizio da parte dell’operatore
volontario si articola in un impegno settimanale ((…)) di
venticinque ore, ((articolato su cinque o sei giorni)) ovvero di un
monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per
otto mesi corrispondente a 765 ore.
8. I soggetti che hanno gia’ svolto il servizio civile nazionale ai
sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il
servizio civile universale non possono presentare istanze di
partecipazione ad ulteriori selezioni.

Art. 17

Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari

1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale e’
corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato,
incrementato da eventuali indennita’ in caso di servizio civile
all’estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione
finanziaria dell’anno di riferimento di cui all’articolo 24. Con
cadenza biennale si provvede all’incremento dell’assegno mensile
sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di
prima applicazione, l’assegno mensile e’ quello corrisposto ai
volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all’estero, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel
rispetto dei criteri di effettivita’ del servizio svolto,
tracciabilita’, pubblicita’ delle somme erogate e semplificazione
degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure
informatiche.
3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi
allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere
dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su
base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il
servizio civile, con le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreche’ gli
stessi non siano gia’ coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. L’assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita’ di
servizio civile universale e’ fornita dal Servizio sanitario
nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile
universale in Paesi al di fuori dell’Unione europea l’assistenza
sanitaria e’ garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli
enti che realizzano i programmi di intervento.
7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita’. Dalla data di sospensione del servizio a quella
della sua ripresa e’ corrisposto l’assegno di cui al comma 1, ridotto
di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

Art. 18

Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro

1. Le universita’ degli studi ai fini del conseguimento di titoli
di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che
hanno svolto attivita’ di servizio civile universale rilevanti per la
crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001,
n. 64.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari
durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione
del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle
rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni
di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle
cooperative e con altri enti senza finalita’ di lucro, al fine di
favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno
svolto il servizio civile universale.
4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente
prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e’ valutato nei pubblici
concorsi con le stesse modalita’ e lo stesso valore del servizio
prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa
vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei
concorsi pubblici relativi all’accesso nelle carriere iniziali, le
pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre
i titoli di preferenza indicati all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo
svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile
universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente
articolo, salva l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per
documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza
maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei
mesi.

Art. 19

Attestato di svolgimento del servizio civile universale

1. Agli operatori volontari e’ rilasciato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio
civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il
periodo di servizio civile universale effettuato, con l’indicazione
delle relative attivita’.

Capo VI

Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale

Art. 20

Controllo sulla gestione delle attivita’ svolte dagli enti del servizio civile universale

1. La legittimita’ e la regolarita’ del funzionamento delle
procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio
civile universale posti in essere dagli enti iscritti all’albo di cui
all’articolo 11 e’ assicurata mediante il controllo sulla gestione.
All’esito del controllo sono adottati eventuali interventi
correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 e’ effettuato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano
annuale», pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 21

Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui
territori e sulle comunita’ locali interessate e’ svolta dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee
guida di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n.
106.
2. L’esito della valutazione di cui al comma 1 e’ oggetto di uno
specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche con l’eventuale supporto di enti terzi dotati di
comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito
istituzionale.

Art. 22

Verifiche ispettive sulle attivita’ svolte dagli enti del servizio civile universale

1. Il rispetto delle norme per la selezione e l’impiego degli
operatori volontari nonche’ la corretta realizzazione dei programmi
di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono
oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle
province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi
all’estero la Presidenza del Consiglio dei ministri puo’ avvalersi,
attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e d’intesa con esso, del supporto degli uffici
diplomatici e consolari all’estero.
2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1,
resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto
dall’articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 23

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull’organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

Capo VII

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 24

Fondo nazionale per il servizio civile

1. Il servizio civile universale e’ finanziato dal Fondo nazionale
per il servizio civile, istituito ai sensi dell’articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui
all’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche’ le risorse
comunitarie destinate all’attuazione degli interventi di servizio
civile universale. Resta ferma la possibilita’ per i soggetti privati
di concorrere alle forme di finanziamento previste dall’articolo 11
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Ai fini dell’erogazione dei trattamenti previsti dal presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura
l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al
Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro
il 31 gennaio dell’anno di riferimento, un apposito documento di
programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale
del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria puo’ essere
variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza
e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di
variazione e’ predisposta con le stesse formalita’ del documento di
programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell’anno di
riferimento.
3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in
relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori volontari da
avviare al servizio civile universale nell’anno di riferimento con
l’indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all’estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che
possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell’Unione europea
secondo le modalita’ previste dall’articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e
ciechi civili di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288 e all’articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n.
64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei
conferenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e
settori di impiego specifico;
d) la quantificazione e le modalita’ di erogazione dei contributi
da erogare alle regioni o province autonome per le attivita’ di cui
all’articolo 7, comma 3, nonche’ la quota relativa ai contributi da
erogare agli enti di servizio civile universale per le attivita’ di
cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell’assegno mensile da corrispondere agli
operatori volontari in Italia e all’estero, nonche’ gli eventuali
oneri assicurativi e accessori.
e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali
della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento
delle relative Assemblee.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente
articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonche’ le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e
successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.

Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 26

Norme transitorie e finali

1. Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio
civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita’
previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile
nazionale.
2. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo
6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo
alla realizzazione del servizio civile universale, comprese
l’amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui all’articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di
servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Ai fini dell’applicazione agli enti di servizio civile
universale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 22,
comma 2, il termine «progetto» contenuto nell’articolo 3-bis, comma
2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a
«programmi di intervento».
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2018, N. 43)).
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri,
Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell’interno

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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