Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

LEGGE 15 dicembre 1972 , n. 772. Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Art. 2.
I giovani indicati nel primo comma dell’articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.
Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla chiamata alle armi.
Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità’ dei motivi addotti dal richiedente.
Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
La presentazione alle armi e’ sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Art. 4.
La commissione di cui all’articolo precedente e’ nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e’ composta come segue:
da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;
da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l’avvocato generale dello Stato;
da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.
La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validita’ dei motivi addotti dal richiedente.
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu’ di una volta.
Il Ministro per la difesa ha facolta’ di nominare una o piu’ commissioni.

Art. 5.
I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Il Governo della Repubblica e’ autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all’attuazione della presente legge.
Qualora l’interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell’attesa dell’istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Art. 6.
Decade dal beneficio dell’ammissione al servizio civile sostitutivo chi:
a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all’ente, organizzazione o corpo cui e’ stato assegnato;
b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalita’ dell’ente, organizzazione o corpo cui appartiene.
Il provvedimento e’ adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 4.

Art. 7.
Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non puo’ assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attivita’ professionali. Il trasgressore sara’ punito con la pena della reclusione fino ad un anno.
Per colui che gia’ si trovasse nell’esercizio delle attivita’ e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8.
Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e’ punito, se il fatto non costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all’articolo 1.
La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.
L’imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la commissione di cui all’articolo 4. L’accoglimento della domanda sospende il processo o l’esecuzione della pena.
Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi e’ stata condanna, fa cessare l’esecuzione della pena.
A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile e’ permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonche’ fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.
E’ fatto divieto alle autorita’ di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all’esercizio delle attivita’ di cui al comma precedente.
Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma e’ punito, qualora il fatto non costituisca reato piu’ grave, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.
In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attivita’ pericolose.

Art. 11.
I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche’ nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 12.
Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.
La competente autorita’ giudiziaria sospende l’azione penale fino alla decisione del Ministro.
In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna gia’ pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sara’ computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.
In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sara’ stato superiore ad un anno, il detenuto sara’ inviato in congedo illimitato.

Art. 13.
Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 dicembre 1972

LEONE
ANDREOTTI – TANASSI – GONELLA – RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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