Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Legge 6 marzo 2001, n. 64: Istituzione del servizio civile nazionale.

Vigente al: 1-10-2018

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Principi e finalita’).

1. E’ Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attivita’ non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarieta’ sociale;
c) promuovere la solidarieta’ e la cooperazione, a livello nazionale
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei
diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla
pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche
sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attivita’ svolte anche in enti
ed amministrazioni operanti all’estero.

Art. 2.
(Delega al Governo).

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio
obbligatorio militare di leva, il servizio civile e’ prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi
a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle
modalita’ di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso,
in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i
correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 1 e secondo i seguenti
criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla
base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilita’ finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei
volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei
limiti delle disponibilita’ finanziarie di cui al Fondo nazionale
per il servizio civile;
c) funzionalita’ dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire
lo sviluppo formativo e professionale e l’ingresso nel mondo del
lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma
delle Forze armate;
d) utilita’ sociale del servizio civile nei diversi settori di
impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero;
e) funzionalita’ e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con
la chiamata alle armi dell’ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto
compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento
agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello
militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta
dell’area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e
per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di
insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perche’ su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalita’ di cui all’articolo 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie
di impiego.

Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).

1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i
seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
cui all’articolo 1;
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Art. 3-bis.
(Sanzioni amministrative).

1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare per
l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione
dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare non osservando le procedure e le norme previste per la
selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita’ di
impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i
progetti ovvero ledendo la dignita’ del volontario si applicano una o
piu’ delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a
uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con
diffida a proseguirne le attivita’;
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di
servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile. ((2))
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente,
secondo la gravita’ del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarieta’ o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile e’ disposta
solo in caso di particolare gravita’ delle condotte contestate ed
impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni.

—————
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha disposto (con l’art. 26, comma 3)
che “Ai fini dell’applicazione agli enti di servizio civile
universale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 22,
comma 2, il termine «progetto» contenuto nell’articolo 3-bis, comma
2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a
«programmi di intervento»”.
CAPO II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio
civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi
di cui all’articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile)

1. Nel periodo di cui all’articolo 4, sono soggetti all’obbligo di
prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva,
che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile
piuttosto che il servizio militare, purche’ non risultino necessari
al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle
Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo
6.
2. Nel medesimo periodo di cui all’articolo 4, il Governo potra’
incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai
comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a
quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro
che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni
stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio
bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero
della difesa, e’ fatta esplicita menzione della possibilita’ di
esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio
civile nazionale, nonche’ di optare, nell’ambito di quest’ultimo, per
l’obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo
chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale
previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria,
della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del
Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore
di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi
dell’articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di
presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di eta’
e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilita’ al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo
illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo
anno d’eta’.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 2-quater, della legge 8
luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e’ stabilita, nei
limiti delle disponibilita’ finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi
al servizio civile nel periodo previsto dall’articolo 4, includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l’obiezione di
coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, trasmette a quest’ultimo i
nominativi dei giovani di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo
8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l’organizzazione,
l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino
alla costituzione dell’Agenzia per il servizio civile di cui
all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il
servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle
amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche’ dagli enti locali e dagli altri enti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge n. 230 del
1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni
con le finalita’ della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di
cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione
di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa,
prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province
autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilita’
sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei
finanziamenti necessari all’attuazione degli stessi, tenendo conto
delle capacita’ finanziarie dell’ente proponente, del numero dei
giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell’estensione
dell’area geografica interessata al progetto, nonche’ della garanzia
di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia
autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti
sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie
e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le
modalita’ per le attivita’ di monitoraggio, controllo e verifica
della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai
quali il Servizio sanitario nazionale valuta l’idoneita’ alla
prestazione del servizio civile dei giovani di cui all’articolo 5,
comma 4.
2.Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli
organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le
amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di
impiego.
3.Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all’abrogazione
delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti
dall’articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all’estero).

1. Il servizio civile puo’ essere svolto all’estero presso sedi
ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di
amministrazioni ed enti, di cui all’articolo 7, comma 2, nell’ambito
di iniziative assunte dall’Unione europea in materia di servizio
civile, nonche’ in strutture per interventi di pacificazione e
cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da
organismi internazionali operanti con le medesime finalita’ ai quali
l’Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita’
di svolgimento del servizio civile all’estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all’articolo 4, ai cittadini che prestano
il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i
crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o
il servizio militare di leva ((o attivita’ di volontariato in enti
del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero
di ore regolarmente certificate)), rilevanti, nell’ambito
dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del
compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari
all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.Le Universita’ degli studi possono riconoscere crediti
formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse
rilasciati, per attivita’ formative prestate nel corso del servizio
civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
CAPO III
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e’ costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio
dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le
modalita’ di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono
essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del
servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
4. All’onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l’anno 2001, lire 240 miliardi per l’anno 2002 e
lire 250 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilita’ iscritte per gli anni medesimi
nell’unita’ previsionale di base 16.1.2.1 ” Obiezione di coscienza ”
del centro di responsabilita’ 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).

1. All’articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono
abrogate le parole: “Fino al 31 dicembre 1999”.
2. E’ abrogato l’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall’articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999,
n. 265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

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