DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale
Sommario
- 1. Premessa
- 2. Presentazione in servizio
- 3. Assegnazione di operatori volontari idonei non selezionati in altri progetti con posti vacanti
- 4. Interruzione del servizio e sostituzione dell’operatore volontario
- 5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
- 6. Temporanea modifica della sede di servizio
- 7. Orario di servizio
- 8. Permessi
- 9. Malattie
- 10. Infortuni
- 11. Tutela della maternità
- 12. Sicurezza sui luoghi di lavoro
- 13. Guida di automezzi
- 14. Termine del servizio: rilascio attestati e certificazioni
1. Premessa
Il presente documento che sostituisce il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale”, approvato con il D.M. 22 aprile 2015, nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina che regola i rapporti tra enti e volontari del servizio civile alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2018, n.40, novità che hanno già trovato prima applicazione nell’Avviso agli enti per la presentazione e dei progetti per l’anno 2018, emanato il 3 agosto 2017, e nei conseguenti Bandi per la selezione dei volontari del servizio civile universale pubblicati il 20 agosto 2018.
Le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” enucleano i principi generali dettati dal Dipartimento relativamente alle singole tematiche su cui si fonda il rapporto tra enti e volontari ed indica, in modo specifico, gli adempimenti in capo agli uni e agli altri.
La struttura del documento è ispirata ai principi della semplificazione e della trasparenza e i contenuti rispecchiano ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti interessati; il linguaggio utilizzato è semplice e chiaro, per evitare possibili diverse interpretazione dei testi, e la distinzione degli adempimenti favorisce maggiore fruibilità e comprensione dei contenuti.
Le Disposizioni, oltre ad assicurare l’aggiornamento necessario di istituti e benefici in virtù della riforma vigente, hanno recepito molti dei suggerimenti e delle indicazioni proposte dai diversi soggetti che compongono il complesso sistema del servizio civile universale, dai giovani volontari alle Regioni e Province Autonome agli enti di servizio civile, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni.
La loro prossima attuazione consentirà di evidenziare eventuali criticità in fase di applicazione che il Dipartimento provvederà tempestivamente a rilevare, monitorare ed analizzare, in un’ottica di costante attività finalizzata all’efficientamento del sistema complessivo, nel rispetto di ruoli, competenze, capacità e aspettative di ciascuno.
2. Presentazione in servizio
2.1 Adempimenti dell’ente titolare dell’accreditamento e dell’ente di accoglienza
2.1.1 L’ente titolare dell’accreditamento o l’ente di accoglienza convoca, con ogni possibile anticipo, l’operatore volontario presso la sede di assegnazione e nel giorno indicati dal Dipartimento per la consegna delle credenziali (codice utenza e password) con le quali collegarsi al sito istituzionale del medesimo Dipartimento www.serviziocivile.gov.it (area riservata volontari).
In particolare, l’ente di accoglienza predispone per il volontario una postazione internet per permettere allo stesso l’accesso all’area sopra indicata. Il volontario, inoltre, deve avere a disposizione:
• il contratto di servizio civile;
• le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
• copia del progetto ove sarà impegnato;
• copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
• i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;
• il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.
2.1.2 Al momento dell’avvio del progetto, l’ente di accoglienza predispone un registro cartaceo delle presenze ovvero attiva un sistema informatico/elettronico di rilevazione giornaliero delle stesse; inoltre, controfirma il contratto sottoscritto dall’operatore volontario, con l’indicazione della data in cui il volontario inizia effettivamente il servizio.
L’ente titolare dell’accreditamento provvede, successivamente, ad inviare al Dipartimento il contratto sottoscritto.
2.1.3 L’ente di accoglienza predispone un fascicolo personale cartaceo, da conservare in apposito archivio, presso la sede di attuazione o presso la struttura locale dell’ente accreditato qualora prevista, dove viene tenuta tutta la documentazione riferita all’interessato, con particolare riferimento a:
• contratto di servizio civile sottoscritto dal Dipartimento e dall’operatore volontario, controfirmato dall’ente con l’indicazione della data effettiva di inizio del servizio;
• copia del progetto sottoscritto dal volontario per presa visione;
• copia del piano di sicurezza sottoscritto dal volontario in caso di impiego dello stesso in progetti all’estero;
• documentazione attestante permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa quella sanitaria;
• documentazione inerente la formazione, erogata all’ operatore volontario, sia generale che specifica;
• istanze e richieste dell’operatore volontario;
• provvedimenti disciplinari adottati dal Dipartimento nei confronti dell’operatore volontario;
• ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.1.4 L’ente titolare dell’accreditamento comunica mensilmente al Dipartimento, tramite il sistema informatico UNICO (Helios), le assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternità, nonché le assenze per infortunio che non determinano decurtazione del compenso. Ciascun ente valida sul sistema informatico UNICO (Helios), mensilmente tutte le presenze.
2.2 Adempimenti dell’operatore volontario
2.2.1 L’operatore volontario, convocato dall’ente presso cui deve prestare il servizio, si presenta nel giorno e nella sede comunicata all’ente stesso dal Dipartimento, per effettuare gli adempimenti indicati al paragrafo 2.1.1.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso.
In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), l’operatore volontario fornisce per iscritto all’ente le giustificazioni relative all’impedimento.
I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto.
L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.
3. Assegnazione di operatori volontari idonei non selezionati in altri progetti con posti vacanti.
3.1 Il Dipartimento, successivamente alla conclusione del processo di caricamento delle graduatorie sul sistema da parte degli enti, mette a disposizione degli enti il documento che riporta per ciascun progetto, con riferimento alle singole sedi di attuazione, il numero delle posti rimasti scoperti a seguito delle procedure selettive e il numero dei candidati idonei non selezionati. Contestualmente pubblica sul sito un avviso con cui invita i giovani “idonei non selezionati”, se interessati, a contattare gli enti presso cui hanno presentato domanda per conoscere quali enti hanno disponibilità di posti per progetti affini, così da poter essere eventualmente impiegati in altro progetto.
3.2 Adempimenti dell’ente
3.2.1 L’ente, che in sede di selezione non abbia coperto il numero dei posti di volontari previsti dal progetto, può individuare operatori volontari che risultino idonei non selezionati nell’ambito di altre procedure selettive relative a diverso progetto, facente capo al medesimo ente o ad altro ente, tenendo conto del settore di impiego per il quale sono stati selezionati, al fine di garantire la coerenza delle attività da svolgere nel nuovo progetto rispetto a quelle oggetto della selezione effettuata, nonché della posizione in graduatoria, per evitare disparità di trattamento tra i giovani risultati parimenti idonei ma con punteggi differenti.
3.2.2 Il medesimo ente chiede, successivamente, al Dipartimento l’assegnazione al proprio progetto degli idonei non selezionati individuati, a condizione che il progetto sia inserito nel bando di selezione in cui è presente il progetto con esubero di volontari e sia stato avviato nello stesso arco temporale di quest’ultimo, anche se si stia realizzando nell’ambito di un’altra Regione.
3.2.3 L’ente trasmette al Dipartimento la richiesta di assegnazione dei volontari ad altro progetto, esclusivamente via PEC, previa comunicazione all’ente con esubero di volontari, nonché acquisizione del consenso dell’operatore volontario e della sua contestuale rinuncia alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto che presenta posizioni di volontari idonei non selezionati.
II Dipartimento, dopo aver effettuato le opportune verifiche, accoglie o rigetta la richiesta.
3.3.1 Il volontario, oltre ad esprimere il proprio consenso alla nuova assegnazione, rinuncia alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto che ha posizioni di volontari idonei non selezionati.
4. Interruzione del servizio e sostituzione dell’operatore volontario.
4.1 Adempimenti dell’ente
4.1.1 L’ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario.
La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.
4.1.2 L’ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.
Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità.
Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.
L’ente, qualora la graduatoria sia esaurita, può ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 3.1.
La richiesta di sostituzione è inviata al Dipartimento mediante PEC, completa della documentazione necessaria per procedere alla sostituzione indicata nel bando di selezione, entro i seguenti termini massimi:
• per i progetti di durata di 8 mesi, trenta giorni dalla data di avvio degli stessi;
• per i progetti di durata di 9, sessanta giorni dalla data di avvio degli stessi;
• per i progetti di durata di 10 mesi, novanta giorni dalla data di avvio degli stessi;
• per i progetti di durata di 11 o 12 mesi, centoventi giorni dalla data di avvio degli stessi.
Le richieste pervenute oltre i termini sopra indicati sono rigettate.
Il Dipartimento, dopo aver espletato le opportune verifiche per assicurare la regolarità dei subentri degli idonei non selezionati, accoglie o rigetta la richiesta.
Nel caso di accoglimento, l’ente, ricevuta la nota del Dipartimento relativa all’assegnazione dell’operatore volontario subentrante, provvede a convocarlo per la consegna delle credenziali e per gli adempimenti previsti al capitolo 2.
Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.
La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
4.2.1 L’operatore volontario che interrompe lo svolgimento del servizio civile è in vitato a comunicare all’ente di assegnazione, per fini statistici, il motivo della propria decisione.
4.2.2 L’operatore volontario subentrante, per quanto concerne la presentazione in servizio, si attiene a quanto indicato al capitolo 2.
5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
5.1 L’esclusione dell’operatore volontario dal servizio per il venir meno, nel corso dello svolgimento dello stesso, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017
0 dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell’età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, dalla prosecuzione delle attività inerenti il progetto.
5.2 Il superamento da parte dell’operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia di cui ai capitoli 8 e 9 comporta l’esclusione dello stesso dal servizio.
5.3 L’eventuale irrogazione nei confronti dell’ente della sanzione della “revoca del progetto”, disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l’ente sanzionato. Tuttavia, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell’ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest’ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.
In tale ipotesi, il Dipartimento, contemporaneamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio, provvede ad individuare gli enti che realizzino progetti aventi le caratteristiche sopraindicate e, successivamente, a proporre agli operatori volontari la prosecuzione del servizio presso detti enti, purché i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la ricollocazione di tutti gli operatori volontari.
I medesimi volontari, dopo aver preso contatti con gli enti, segnalano la disponibilità alla prosecuzione del servizio entro i successivi sette giorni al Dipartimento, il quale predispone il relativo provvedimento, previa acquisizione anche del consenso dell’ente individuato.
Detto ente, ricevuta la nota del Dipartimento relativa all’assegnazione degli operatori volontari, provvede a convocare gli stessi per gli adempimenti previsti al capitolo 2.
5.4 Per i progetti all’estero, la previsione o il verificarsi di situazioni di rischio sanitario, calamità naturali, crisi socio-politica, nonché il mancato rinnovo del visto al volontario, determinano l’impossibilità della prosecuzione delle attività da parte del medesimo volontario.
In tali ipotesi, l’ente provvede a dare immediata comunicazione al Dipartimento della situazione verificatasi, informando anche le autorità diplomatiche italiane sul territorio. Il Dipartimento dispone l’immediato rientro in Italia dell’operatore volontario presso la sede nella quale si è presentato il primo giorno di servizio, ovvero dispone la prosecuzione del servizio presso un’altra sede individuata in accordo con l’ente titolare dell’accreditamento.
Il Dipartimento, successivamente, sempre in accordo con l’ente titolare dell’accreditamento, verifica la possibilità di far proseguire il servizio all’operatore volontario per il tempo residuo in un altro progetto all’estero o in Italia che presenta disponibilità di posti, analogo a quello interrotto, inserito nel medesimo bando e avviato nello stesso arco temporale.
Il Dipartimento, qualora venga individuato il progetto, propone la prosecuzione del servizio all’operatore volontario che, entro i successivi sette giorni, comunica allo stesso la propria disponibilità.
Il Dipartimento adotta il relativo provvedimento, dandone comunicazione all’ente di assegnazione, che provvede a convocare l’operatore volontario per gli adempimenti previsti al capitolo 2.
5.5 Con riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio descritte ai paragrafi 5.3 e 5.4, qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.
5.6 Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 gli eventuali giorni compresi tra la cessazione dal servizio e la prosecuzione in un altro progetto sono considerati giorni di servizio.
6. Temporanea modifica della sede di servizio
6.1 L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attu azione dello stesso progetto, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.2.
6.2 L’ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede d i assegnazione, soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alle voci 9 e 16 della scheda del progetto, concernenti, rispettivamente, “Descrizione delle attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto” e “Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio”, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo
(ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).
6.3 In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
A tal fine il medesimo ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.
6.4 L’ente titolare dell’accreditamento, in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
6.5.1 Nell’ipotesi prevista al paragrafo 6.2, l’ente invia tempestivamente al Dipartimento la richiesta di temporanea modifica della sede di attuazione, informando la Regione competente in caso di progetti realizzati da enti iscritti agli albi regionali.
Detta richiesta deve pervenire al Dipartimento, tramite PEC, almeno quindici giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la modifica della sede.
Il Dipartimento, qualora verifichi l’insussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.2, adotta il provvedimento di rigetto dell’istanza entro 5 giorni dalla data prevista per lo spostamento di sede. In caso contrario l’istanza si intende accolta.
Per la temporanea modifica della sede di servizio non sono previsti a carico del Dipartimento rimborsi relativi alle eventuali spese di viaggio.
6.5.2 Nel caso previsto al paragrafo 6.3, l’ente garantisce all’operatore volontario il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all’andata e ritorno. Resta a carico dell’ente la stipula di apposita assicurazione a favore del volontario per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, qualora si renda necessario per le particolari attività nelle quali è impegnato in relazione alla tipologia di emergenza.
L’ente è tenuto ad informare il Dipartimento in merito alla stipula o meno di tale assicurazione, fornendo adeguata motivazione.
7. Orario di servizio
7.1 Nella fase transitoria, in attesa della completa attuazione del servizio civile universale, è prevista ancora la realizzazione di progetti articolati su 30 ore settimanali, suddivise su 5 o 6 giorni,
o su un monte ore annuo di 1400 ore, oltre che progetti articolati su 25 ore settimanali o su un monte ore annuo da 1145 a 765 ore in relazione alla durata del progetto, che può variare da dodici a otto mesi (art. 16, comma 7 del d.lgs. n.40/2017).
Con riferimento ai progetti articolati su 30 ore settimanali, l’articolazione giornaliera è prevista dal progetto.
Nei progetti che prevedono un monte ore annuo di 1400 ore, gli operatori volontari sono impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni, a seconda di quanto previsto per la realizzazione degli stessi.
In relazione ai progetti articolati su 25 ore settimanali, ogni giornata di servizio civile non può essere inferiore alla durata di 4 ore, da ripartire in almeno 5 o 6 giorni, in base all’articolazione indicata nel progetto.
Con riferimento ai progetti articolati su un monte ore annuo, compreso tra 1145 e 765 ore, articolate su 5 o 6 giorni, l’operatore volontario deve svolgere un orario minimo di 20 ore settimanali ed un massimo di 36 ore settimanali, da distribuire uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. Inoltre il monte ore annuo non può essere esaurito prima della conclusione del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre i mesi indicati nello stesso.
7.2 Adempimenti dell’ente
7.2.1 L’ente è tenuto a mantenere l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio per tutta la durata del progetto, con riferimento al numero di ore settimanali ovvero al monte ore annuo. E’ compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto precisato al paragrafo 7.1, tenendo conto che non è prevista, per l’operatore volontario, l’applicazione della disciplina di un orario “straordinario”, né il recupero di ore svolte in misura superiore a quelle giornalmente stabilite, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 7.2.2.
7.2.2 Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Tale recupero può avvenire anche su base settimanale e può essere articolato in 4 giorni, purché sia garantito un minimo di 4 ore di servizio giornaliero. Pertanto, l’orario del 5° o 6° giorno settimanale di servizio (a seconda della previsione del progetto) deve essere effettuato per intero.
Resta fermo che i giorni effettivi di servizio dell’operatore volontario non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale e, pertanto, non possono essere concessi riposi compensativi che coprano l’intera giornata di servizio.
7.2.3 Non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto.
7.3 Adempimenti dell’operatore volontario
7.3.1 L’operatore volontario è tenuto a svolgere l’orario di attività previsto dal progetto al quale partecipa.
8. Permessi
8.1 L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto e riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che varia in funzione della durata del progetto.
Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, esami universitari, discussione della tesi di laurea, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.
Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.
Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.
Sono, altresì, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.
In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:
• 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
• un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
• 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
• un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
• fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
• un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione
II – del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
• 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
• 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
• un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
> 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
> 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
> 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
> 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.
In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l’esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:
• i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati;
• se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
• nel caso l’operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
• le giornate in cui l’operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.
La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile e alle assemblee regionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.
8.2 Adempimenti dell’ente
8.2.1 L’ente comunica tempestivamente, tramite PEC, al Dipartimento, e comunque entro 5 giorni, l’eventuale utilizzo da parte dell’operatore volontario di giorni di permesso in eccedenza a quelli previsti dal contratto sottoscritto, per consentire allo stesso l’adozione del provvedimento di esclusione dalla partecipazione al progetto.
8.2.2 Nel computo dei giorni di permesso l’ente non deve comprendere i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) e le eventuali festività infrasettimanali.
8. 3 Adempimenti dell’operatore volontario
8.3.1 L’operatore volontario può fruire dei giorni di permessi indicati nel contratto sottoscritto, in accordo con l’ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto che durante il periodo dedicato alla formazione di regola non sono ammessi permessi.
Di norma i permessi sono richiesti dal volontario all’operatore locale di progetto della sede di attuazione dello stesso, almeno quarantotto ore prima.
9. Malattie
9.1 L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto e riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che varia in funzione della durata del progetto.
I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.
Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.
In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.
9.2 Adempimenti dell’ente
9.2.1 In caso di malattia dell’operatore volontario, l’ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia
fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.
I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.
L’ente segnala direttamente sul sistema informativo UNICO (sistemi Helios) i periodi di malattia eccedenti quelli retribuiti indicati nel contratto sottoscritto, al fine di procedere all’eventuale decurtazione del compenso in proporzione ai giorni di assenza fino al periodo massimo di 15 giorni. All’eventuale superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, l’ente è tenuto a chiedere al Dipartimento, via PEC, l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario.
9.3 Adempimenti dell’operatore volontario
9.3.1 L’operatore volontario, in caso di malattia, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale. Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente.
10. Infortuni
10.1 All’operatore volontario viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a carico del Dipartimento in caso di infortunio occorso durante l’orario di servizio o in itinere, ossia durante il tragitto da e per la sede in cui è effettuata la prestazione.
In caso di infortunio, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti all’operatore volontario nell’arco dello svolgimento del servizio e allo stesso spetta l’intero trattamento economico per tutto il periodo della prognosi medica. Il periodo di assenza è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.
10.2 Adempimenti dell’ente
10.2.1 L’ente è tenuto ad inviare al Dipartimento, tramite PEC, una tempestiva e dettagliata relazione, contenente le informazioni circa la dinamica dell’incidente occorso all’operatore volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’operatore volontario e l’evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
Tale relazione può pervenire al Dipartimento, qualora l’operatore volontario ne faccia richiesta, contestualmente all’apertura della pratica di indennizzo assicurativo da parte dello stesso, atto non obbligatorio e di esclusiva competenza dell’interessato.
10.3 Adempimenti dell’operatore volontario
10.3.1 L’operatore volontario, in caso infortunio, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.
Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.
Nel caso in cui l’operatore volontario presenti all’ente di impiego la denuncia dell’infortunio all’INAIL, è opportuno che l’ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell’INAIL l’incompetenza della stessa.
10.3.2 L’operatore volontario invia al Dipartimento, a mezzo PEC o per posta raccomandata, la denuncia del sinistro, entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.
Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.
In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.
11. Tutela della maternità
11.1 All’operatrice volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, “Divieto di adibire al lavoro le donne’ e “Estensione del divieto”, come previsto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017.
In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).
L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art .17, comma 2):
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
E’altresì consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.
Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.
Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un’ora.
Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.
L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l’assegno per il servizio civile, corrisposto agli operatori volontari, è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.
Le operatrici volontarie in stato di gravidanza che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, possono presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.
11.2 Adempimenti dell’ente
11.2.1 L’ente, nel caso di astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, comunica al Dipartimento lo stato di gravidanza dell’operatrice volontaria, tramite PEC, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, con indicazione della data presunta del parto, da cui si evincono le date di sospensione e di ripresa del servizio, per consentire allo stesso di porre in essere gli adempimenti di propria competenza.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’astensione obbligatoria anticipata di cui all’articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l’ente, oltre a comunicare al Dipartimento l’inizio del periodo di astensione dal servizio con l’indicazione di una data certa, è tenuto a trasmetter e la seguente documentazione:
• la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e le gravi complicanze della gravidanza o le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
• la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e l’incompatibilità delle attività progettuali con lo stato di gravidanza, unitamente alla dichiarazione del medesimo ente da cu i emerga l’indicazione delle mansioni svolte dall’operatrice volontaria nell’ambito del progetto e l’impossibilità di assegnarla ad altre mansioni.
11.2.2 Tutte le comunicazioni previste nel presente paragrafo (inerenti lo stato di gravidanza dell’operatrice, la data di sospensione dal servizio, la ripresa del servizio dopo l’interruzione per maternità e la documentazione utile a giustificate l’astensione anticipata) devono pervenire al Dipartimento tramite PEC.
11.3 Adempimenti dell’operatrice volontaria
11.3.1 L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all’ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all’articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l’operatrice volontaria consegna all’ente la certificazione medica indicata al paragrafo 11.2.1.
12. Sicurezza sui luoghi di lavoro.
12.1 Con riferimento alle sedi di attuazione dei progetti in cui gli operatori volontari svolgono il servizio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l’articolo 3, comma 12 bis prevede che, nei confronti dei volontari in servizio civile, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 21 del medesimo decreto, relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi.
12.2 Adempimenti dell’ente.
12.2.1 L’ente è tenuto obbligatoriamente a prevedere, nello svolgimento del corso di formazione specifica dedicato agli operatori volontari, un apposito modulo concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei medesimi volontari in progetti di servizio civile e sulle misure di prevenzione ed emergenza, secondo quanto indicato nel progetto in cui il volontario è inserito. L’ente deve, altresì, verificare, ai sensi degli articoli 70 e 71 de l citato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nel corso del servizio, le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale forniti e utilizzati dall’operatore volontario siano conformi ai requisiti di sicurezza, idonei ai fini della salute e sicurezza e adeguati alle attività da svolgere.
12.3 Adempimenti dell’operatore volontario.
12.3.1 L’operatore volontario, ai sensi dell’articolo 78 del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a:
• seguire il programma di formazione specifico predisposto dall’ente;
• utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione in conformità all’informazione e alla formazione ricevute, nonché all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
• provvedere alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione ed utilizzarli conformemente al loro uso, senza apportarvi modifiche di propria iniziativa.
12.3.2 L’operatore volontario, inoltre, nel caso svolga azioni che lo espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo 81/2008, ha facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, qualora ne faccia richiesta, e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi derivanti dalle attività svolte (art. 41 del d.lgs. n. 81/2008).
13. Guida di automezzi
13.1 Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, è consentito all’operatore volontario munito di patente – almeno di categoria B – di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.
13.2 Adempimenti dell’ente
13.2.1 L’ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l’operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l’automezzo utilizzato, ad assumersi l’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L’ente non può chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.
13.2.2 L’ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.
13.3 Adempimenti dell’operatore volontario
Nel caso l’operatore volontario metta a disposizione dell’ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all’ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l’orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l’ente.
14. Termine del servizio: rilascio attestati e certificazioni
14.1 Il Dipartimento rilascia all’operatore volontario, che ha completato i mesi di servizio indicati nel contratto, l’attestato da cui risulta l’effettuazione del periodo di servizio svolto, con l’indicazione del progetto, dell’ente titolare dell’accreditamento e, se del caso, dell’ente di accoglienza, previa acquisizione del questionario di fine servizio disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento (area volontari), debitamente compilato dall’operatore volontario.
14.2 Il Dipartimento rilascia l’attestato all’operatore volontario che ha svolto almeno 6 mesi di servizio e lo abbia interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, del d.lgs. n. 40 del 2017.
14.3 L’operatore volontario che non si trova nella condizione indicata al paragrafo 14.2 può chiedere al Dipartimento una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.
14.4 Le competenze che l’operatore volontario ha potuto maturare durante lo svolgimento del servizio civile, in conformità con quanto previsto dal progetto, sono attestate dall’ente di assegnazione presso cui lo stesso ha effettuato il servizio civile, mediante il rilascio di un attestato standard e, se previsto dal progetto, di un attestato specifico, oppure possono essere certificate da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.
Roma, 14 gennaio 2019
LA CAPO DEL DIPARTIMENTO (F.to dott.ssa Valeria Vaccaro)